Ora, dato che le questioni di giurisdizione condizionano la validità del successivo svolgimento del processo, il legislatore ha configurato un istituto finalizzato alla rapida e preventiva soluzione di queste questioni da parte della Cassa, a sezioni unite: il cosiddetto  ”regolamento di giurisdizione”. Per questo istituto (disciplinato dal 41 C.P.C.) ambo le parti possono allora sottoporre alla Cassa. sezioni unite, le questioni di giurisdizione ex 37 C.P.C.. Questo istituto non è strutturalmente un mezzo di impugnazione, in quanto non presuppone una pronuncia (neanche sulla giurisdizione), bensì solo una contestazione sulla giurisdizione. Ciò perchè la legge vuole consentire che la pronuncia dell’organo supremo avvenga subito (senza aspettare la pronuncia da parte del giudice adito). Per questa ragione, la stessa norma ha previsto, per esercitare questa facoltà, che essa può esser esercitata finchè la causa non sia decisa nel merito in 1°. Prima del 1996 la precisazione “nel merito” si doveva intendere nel senso che il regolamento non è impedito da una pronuncia non ancora sul merito e primariamente da una pronuncia sulla stessa giurisdizione, quindi in quel caso il regolamento poteva concorrere con l’appello e rimanere proponibile anche in caso di effettiva proposizione dell’appello. Ma con la sentenza 2466/1996 della Cassazione Sezione Unica, si è affermato che la norma in argomento va intesa nel senso che il regolamento è precluso da una qualsiasi decisione della causa in sede di merito, ma non anche sul merito (limitata a giurisdizione o altra questione processuale). E’ esclusa allora la possibilità di concorso con l’appello. L’istanza di regolamento non apre un nuovo grado di giudizio, bensì apre solo una parentesi che si inserisce nell’ambito del giudizio di 1° . Chiusa la parentesi, il giudizio prosegue su binari normali: la pronuncia di giurisdizione appartiene alla sentenza di 1° anche se questa parte della sentenza non è impugnabile. La proposizione del regolamento davanti alla Cassazione. vede le normali forme con cui si instaurano i giudizi davanti ad essa: si esige fra l’altro che l’istanza sia sottoscritta da avvocato con valida procura speciale. Nel giudizio devono poi esser richiamate tutte le parti in merito. Ad oggi è possibile una sospensione del processo, ma non necessariamente, bensì se il giudice istruttore (in fase istruttoria o di decisione come giudice unico) o il collegio (in fase di decisione nelle cause ad esso riservate) ritengono con provvedimento la valutazione di non manifesta inammissibilità o infondatezza (per evitare di abusare dell’istituto) (l. 353/1990 modificativa del 367 C.P.C.). La pronuncia della Cassazione Sezione Unica avviene con ordinanza, ed ha efficacia “panprocessuale”. Se si dichiara la sospensione del processo e la Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, la causa va riassunta nel termine di 6 mesi dalla comunicazione della sentenza della Cassazione. Importante: l’istanza di regolamento è solo una facoltà per le parti. Se non è esercitata, il processo prosegue normalmente e la pronuncia sulla giurisdizione avvengono secondo le regole ordinarie.

In capo alla P.A. che non è parte in causa è previsto dall’art 41 2° C.P.C. un particolare tipo di regolamento per escludere la giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri (non giurisdizionali) della P.A. Questo appare come un’ipotesi di difetto assoluto di potere giurisdizionale, potrà quindi esser fatto valere in ogni stato/grado processuale, salvo che la sentenza sia passata in giudicato. L’iter per esercitare questo potere è disciplinato dal 368 C.P.C..

Il sistema non prevedeva, per il caso di riscontrato difetto di giurisdizione del giudice ordinario per quello speciale (o viceversa) un meccanismo simile a quello che con riguardo al fenomeno analogo a proposito della competenza, si definiva “translatio judicii”, che consentisse la proseguibilità del giudizio con passaggio dall’uno all’altro. C’è stato un intervento con l’art 59 l. 69/2009 che prevede:

 1) obbligo per il giudice che si dichiara privo di giurisdizione di indicare il giudice che ritiene munito della stessa;

2) le pronunce sulla giurisdizione della Cassazione Sezione Unica sono comunque vincolanti per altri processi;

3) il rispetto del termine perentorio del passaggio in giudicato della pronuncia per la riassunzione del giudizio davanti al giudice ivi indicato, fatti salvi gli effetti sostanziali/processuali della precedente domanda;

4) il giudice davanti cui la causa è riassunta può sollevare d’ufficio la questione davanti a Cassazione Sentenza Unica se queste non si sono pronunciate;

5) l’inosservanza dei termini fissati per la riassunzione determina estinzione del processo, portando a non conservazione degli effetti sostanziali/processuali della domanda;

6) le prove precedentemente raccolte sono valutate solo come argomenti di prova.

Riguardo al punto 3, non è chiaro se la salvezza si riferisca solo alle preclusioni intervenute prima della domanda proposta dal giudice poi dichiaratosi privo di giurisdizione o comprenda anche quelle intervenute durante la pendenza del giudizio davanti al giudice poi dichiaratosi privo di giurisdizione: per Mandrioli solo quelle intervenute prima.

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