Nell’ipotesi di litispendenza , ossia pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, è competente il giudice adito per primo (cosiddetto “criterio della prevenzione” ex 39 1°), avendo riguardo alla data di notificazione della citazione o di deposito del ricorso ex 39 3°, mentre quello adito successivamente (in qualunque stato e grado del processo), dichiara con ordinanza la litispendenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. La ratio della norma vuole che l’applicazione del criterio della prevenzione presupporrebbe che la stessa causa sia proposta davanti a giudici diversi ma ugualmente competenti. Nel caso della “continenza” (essa è una forma particolare di litispendenza, in cui una delle azioni contiene l’altra per la maggior ampiezza del petitum, ferma la coincidenza di ogni altro elemento), la competenza spetta al 1° giudice adito, se esso è competente anche per la 2° causa, altrimenti è il primo giudice a disporre la riassunzione davanti al secondo. Riguardo invece alla “connessione”: essa potrebbe portare a modificazioni della competenza, in quanto il giudice competente per una delle cause connesse potrebbe non esserlo anche per l’altra o le altre. In linea di massima si può dire che la connessione può consentire lo spostamento della competenza per territorio e per valore (qui sta la deroga), non di quella per materia. La connessione può esser, come già visto, soggettiva (essa dava la possibilità del “cumulo oggettivo” ex 104 C.P.C.. Il 2° stabilisce che agli effetti della competenza per valore, le diverse domande si sommano tra loro: ciò che può determinare quindi una modificazione della competenza per valore. Questo è l’unico criterio ammesso in questo caso) e oggettiva (essa da luogo alla possibilità del “cumulo soggettivo”: possibilità genericamente contemplata dal 103 C.P.C.. Per rendere questo “cumulo” attuabile, la legge detta una serie di regole contemplanti possibili deroghe di competenza. A) Ex 33 C.P.C., riguardo la competenza per territorio, fa si che l’attore può scegliere tra i diversi fori generali dei diversi convenuti. Per quanto riguarda la competenza per valore, il processo cumulativo si svolgerà davanti al Tribunale, ma ciò sarà possibile solo quando la connessione assume gli aspetti ex 31 e 31 C.P.C.. Il 31 parla di “accessorietà”: esso è il rapporto intercorrente tra 2 cause connesse oggettivamente (ma anche soggettivamente) in quanto la decisione su una di esse dipende anche dall’altra cosiddetta ”principale”. Es. la domanda di pagamento degli interessi è accessoria rispetto a quella di restituzione di una somma data a mutuo, che è la principale. La regola è che il giudice competente per la principale è competente anche per la accessoria ex 31 1°). Il 32 si occupa delle “azioni di garanzia” ossia di quelle azioni con cui una parte fa valere il suo diritto di esser “garantita” da un terzo, cioè di esser risarcita dalla sua eventuale soccombenza. Ad esempio il compratore che convenuto in giudizio da un soggetto che si vanta proprietario della cosa, ha il diritto di esser garantito dal venditore. Quindi il motivo per cui trattare le 2 cause congiuntamente, è quello dell’interesse del garantito ad ottenere una pronuncia verso il garante, contemporaneamente all’eventuale pronuncia verso di lui. Quindi ex 32 la domanda di garanzia può esser rivolta al giudice competente per la causa principale. Se però la domanda eccede la competenza per valore del giudice adito (cioè il giudice di pace), questi rimette ambo le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione. E’ esclusa ogni forma di garanzia quando essa è “impropria”, cioè quando la domanda di garanzia dipende da un titolo connesso solo in via di fatto (esempio: vendite successive della stessa merce).
Le disposizioni viste fin’ora concernono il momento anteriore all’inizio dell’unico processo in cui sono esercitate tutte insieme le azioni connesse. Invece, a processo già iniziato, ex 274 C.P.C. se le cause connesse pendono tutte davanti allo stesso giudice possono esser riunite (anche d’ufficio), ma se pendono davanti giudici diversi, l’eventuale riunione può avvenire solo alla 1° udienza (la competenza spetta a quello adito per primo (criterio della prevenzione), salvo che le cause siano in rapporto di accessorietà: qui competente è il giudice della causa principale). Nel caso del criterio della prevenzione, il rilievo della connessione può avvenire entro la prima udienza di trattazione; nel caso di cause accessorie, la riunione non può esser ordinata se la causa preventivamente proposta sia in fase troppo avanzata. Ex 40 6° e 7° (introdotti con l. 374/1991 istitutiva del giudice di pace), se una delle cause connesse è di competenza del giudice di pace e le altre del tribunale, prevale la competenza del tribunale. Ex 7° il giudice di pace deve assumere l’iniziativa, pronunciando anche d’ufficio la connessione a favore del tribunale.