Plurime sono le fonti a cui attingere: norme costituzionali, norme europee sul processo equo, garanzie internazionali in senso stretto. L’adeguamento formale del testo della nostra costituzione alle regole scritte nell’art.6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), compiuto con la legge costituzionale 2/1999 che ha ampliato l’art.111, sottolinea l’integrazione delle fonti e la necessità di una loro presentazione congiunta.
Tanto l’ordinamento giudiziario e la disciplina del processo quanto anche il fatto processuale vengono dunque sottoposti all’esame di quella Corte e la sua sentenza vincola gli Stati ma non ha effetto diretto sui vari ordinamenti nazionali come invece ha la pronuncia di accoglimento della Corte Costituzionale che comporta la cessazione dell’efficacia della norma di legge dichiarata costituzionalmente illegittima (art.136 cost). Vi è dunque una fondamentale distinzione tra il giudizio affidato alla Corte Costituzionale e quello attribuito alla Corte Europea: una netta diversità quanto all’effetto della decisione e una coincidenza parziale fra i titoli giustificativi delle relative pronunce.
Ciò nonostante la corrispondenza tra i dettati delle fonti europee già menzionati e quelli della Costituzione o meglio la sostanziale identità tra le nozioni messe a confronto giustifica la proposta di recepire l’art.6 della Convenzione europea e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo come un elemento interpretativo del quale tener conto nella fissazione del rapporto tra norma costituzionale e norma interna. È opportuno considerare separatamente le garanzie prestate da queste fonti nonostante la loro reciproca interdipendenza distinguendo quelle attinenti alla giurisdizione in senso soggettivo e quindi allo statuto del giudice da quelle relative al processo e al ruolo svolto in esso dal giudice e dalle parti.
A) Le garanzie concernenti la magistratura
concorrono tutte ad assicurare l’indipendenza del giudice. Oltre all’art.101 cost per il quale “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” si tenga presente l’art. 102 che attribuisce l’esercizio della funzione giurisdizionale a “magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”: norme che sono oggetto di riserva di legge. Si collega il divieto della istituzione di giudici straordinari tranne che per determinate materie. Non minor rilevanza hanno l’art.107 (magistrati inamovibili) e l’art.104 (magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere). Particolari garanzie sono previste per il PM per assicurare l’indipendenza dei giudici, delle giurisdizioni speciali, del PM presso di esse e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia (art.107-108 cost). Ne consegue un quadro complesso che distingue il giudice dal PM.
B) Le garanzie del processo
si riassumono del concetto di “giusto processo” evocato sia nell’art.6 CEDU sia nell’art.111 cost. che trova poi esplicazione in numerosi precetti. Il primo quesito attiene al significato controverso per il quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Il dubbio si traduce nella necessità di stabilire se il nuovo art.111 cost abbia voluto esclusivamente sancire una riserva di legge per la disciplina del processo ovvero porre altresì il divieto di una attribuzione al giudice di ampi poteri discrezionali al riguardo o quanto meno di poteri tali da tradursi in una delega in bianco del legislatore al giudice per tutto ciò che riguarda la disciplina del processo salvo il rispetto delle garanzie specifiche di cui subito si dirà. Per essere giusto il processo deve essere adeguato allo scopo cui è destinato secondo il principio di proporzionalità e non produrre quindi effetti né insufficienti né esorbitanti. Si devono quindi illustrare le garanzie del processo nominativamente previste.
→ L’imparzialità e la “terzietà” del giudice: si distingue una imparzialità soggettiva ed una imparzialità oggettiva. Si pone il problema delle incompatibilità derivanti dal ruolo che il giudice abbia svolto prima del processo o in altre fasi o gradi del processo stesso.
→ Il diritto di “accesso ai tribunali” e il diritto di azione: l’art. 6 CEDU sancisce il diritto a un equo processo come diritto di ogni persona “a che la sua causa sia esaminata equamente da un tribunale”. L’art.24 cost dispone “che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. Emerge poi dalla giurisprudenza una nozione più ampia di diritto d’accesso ai tribunali che va al di là del diritto di azione e difesa pur ammettendo “che il diritto di accesso ai tribunali non è assoluto”.
→ La garanzia del “giudice naturale”: art.25 cost: “nessuno può essere distolto dal giudice naturale” e cioè quello ”precostituito per legge”
→ Il principio del contraddittorio, il diritto di difesa e la parità delle parti: canone fondamentale della giurisdizione è sempre stato considerato il principio audiatur et altera pars. La costituzione lo enuncia dove stabilisce che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” e lo ribadisce statuendo che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti” e si aggiunge “in condizioni di parità”. Sono racchiuse in questi principi sia la garanzia della conoscenza del convenuto della domanda proposta contro di lui sia la conseguente garanzia della possibilità di dialogo tra le parti durante tutto il corso del processo, sia la garanzia del diritto alla prova.
Sembra che la garanzia resti soltanto quella di “potere fare quello che fa l’altra parte per farsi ragione”. La parità delle armi tra le parti può essere violata sia dall’attribuzione all’una di poteri sostanzialmente diversi da quelli conferiti all’altra, sia da interventi giudiziali che alterino l’equilibrio in astratto assicurato dal legislatore. Ogni approccio del giudice con le parti deve avvenire in contraddittorio tra loro.
→ La pubblicità dei giudici: anche questa garanzia è espressamente sancita dall’art.6 CEDU e dall’art.47 della Carta dei diritti con una ragionevole limitazione. La costituzione non prevede il requisito della pubblicità ma la Corte costituzionale l’ha considerato coessenziale ai principi ai quali deve conformarsi l’amministrazione della giustizia.
→ La garanzia della motivazione: art.111 cost: “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. Occorre porre in guardia il legislatore di fronte a suggerimenti di modifiche che possano infirmare questo principio rendendo eventuale la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
→ La durata ragionevole del processo: art. 6 CEDU+art.47 Carta dei diritti+art.111 cost: esige che la causa sia esaminata entro un termine ragionevole, che deve essere valutato alla luce della complessità della causa. Lunghi rinvii comportano violazione della garanzia del termine ragionevole. Bisogna evitare dilazioni indebite del processo ossia tempi morti non giustificati. La corte europea ha ritenuto che occorre tener conto di entrambe le fasi si cognizione e di esecuzione soppesando tutti gli elementi ricordati. Il legislatore ha dapprima istituito un apposito procedimento volto a sanare ex post gli eventuali danni derivanti dalla violazione del termine ragionevole del processo e ad assicurare in tali ipotesi una “equa riparazione” quindi, con le ultime riforme, ha ritenuto di intervenire sulle stesse modalità di estrinsecazione dell’iter del processo ordinario di cognizione, favorendo ulteriormente la concentrazione delle udienze.