Azione esecutiva (o “diritto alla tutela giurisdizionale mediante esecuzione forzata”). Occorre tener presente che l’accertamento del diritto (che nella cognizione è il punto di arrivo dell’attività del giudice e che qui è il titolo esecutivo: condanna o altri titoli di formazione stragiudiziale) costituisce il punto di partenza, assimilabile a ciò che, rispetto alla cognizione, era l’affermazione. Quindi il titolo esecutivo è l’unica condizione (necessaria e sufficiente) dell’azione esecutiva. L’azione esecutiva è diritto autonomo dal diritto sostanziale; oltre a ciò, è anche un diritto astratto dal diritto sostanziale, ma nei limiti marginali conseguenti all’ipotesi che all’accertamento non corrisponda la realtà (cosiddetta “efficacia incondizionata del titolo).
Azione cautelare (o “diritto alla tutela giurisdizionale mediante cautela”). Essa è funzionalmente finalizzata ad ovviare ai pericoli che minacciano la fruttuosità della tutela giurisdizionale. Di conseguenza si attua in concreto in una prima fase con la determinazione di una certezza circa le ragioni per cui è necessario e opportuno l’intervento cautelare. Le ragioni sono: il pericolo a cui il ritardo può esporre il diritto (periculum in mora) e almeno un’approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto stesso (fumus boni juris). Quindi queste sono le condizioni da riscontrarsi subito, specificatamente proprie dell’azione cautelare nella sua prima fase, che conduce a un provvedimento del giudice autorizzante la misura cautelare, cioè che introduce la 2 parte del processo cautelare: l’esecuzione della misura cautelare (con misure analoghe all’esecuzione forzata). Le condizioni dell’azione di questa seconda fase sono espresse tutte nel provvedimento autorizzativo.