Il principio dell’imparzialità del giudice trova la sua espressione dinamica negli istituti della astensione e della ricusazione del giudice. Art.51 cpc detta un elenco di fattispecie per cui è fatto obbligo al giudice di astenersi o altrimenti le parti possono chiedere ricusazione:

– rapporti che il giudice o il suo coniuge ha con le particolare

– relazione esistente tra giudice e oggetto della controversia

caso particolarmente grave è l’avere interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto. L’inosservanza dell’obbligo di astensione determina la nullità solo se il giudice ha interesse proprio e diretta nella causa. Particolare importanza ha quando il giudice deve astenersi se ha conosciuto della causa in altro grado del processo. La ricusazione si propone con ricorso al presidente del tribunale, se ricusato è un giudice di pace, al collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.

Il ricorso deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa e prima della trattazione o discussione di questa in caso contrario. Qualora il motivo di ricusazione sorga o venga conosciuto dalla parte in un momento successivo deve ritenersi che i termini appena menzionati siano riferiti all’udienza immediatamente successiva. Il processo di ricusazione si conclude dopo aver udito il giudice ricusato e si designa il giudice che deve sostituirlo, mentre se il ricorso è inammissibile il giudice provvede sulle spese. La proposizione del ricorso per ricusazione sospende il processo. Al procedimento di ricusazione deve riconoscersi natura giurisdizionale nonostante il diverso avviso della giurisprudenza. Accanto alle ipotesi di astensione obbligatoria suscettibili di essere convertite in motivi di ricusazione l’art.51 prevede che in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi. Quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.

La legge 117/1988 sul “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati” stabilisce poi la responsabilità civile dei magistrati non solo per dolo e per diniego di giustizia ma anche in fattispecie tipiche di colpa grave. L’azione per il risarcimento del danno deve essere proposta direttamente contro lo Stato che poi si rivarrà sul magistrato nel caso di responsabilità per colpa di una annualità dello stipendio al netto delle trattenute fiscali percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento  è proposta e senza limiti nella sola ipotesi di responsabilità per dolo. Il giudicato formatosi nel giudizio nei confronti dello stato non è opponibile al magistrato in sede di rivalsa, salva la sola ipotesi che questi abbia volontariamente deciso di intervenire nel giudizio di responsabilità.

Lascia un commento