come si è detto, dinanzi alla corte d’appello il processo giunge al collegio già fin dalla prima udienza poiché essendo la trattazione dell’appello è collegiale. Se invece l’appello si svolge dinanzi al tribunale, l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. Il giudice d’appello nella prima udienza di trattazione procede a tutti gli incombenti preliminari.

  • verifica la regolare costituzione del giudizio. Conseguentemente:b- dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello d- quando l’impugnazione di una sentenza sia stata proposta solo da alcune parti o nei confronti di alcune di esse, dispone la notificazione prevista dall’art.332 ossia la notificazione dell’appello alle altre parti in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e se è necessario l’udienza di comparizione
  • c- ordina l’integrazione del giudizio quando la sentenza sia stata pronunciata tra più parti in cause inscindibili o in cause tra oro dipendenti e non sia stata impugnata nei confronti di tutti
  • a- in caso di irregolarità di costituzione o di difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione esercita i poteri previsti dall’art.183 cpc
  • nella stessa udienza dichiara la contumacia dell’appellato
  • nella stessa udienza provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza
  • infine procede al tentativo di conciliazione ordinando quando occorre la comparizione personale delle parti e fissando all’uopo una nuova udienza.

Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso il giudice quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale ossia davanti al giudice competente per materia a decidere sulla querela. La causa necessariamente sospesa potrà essere ripresa entro i consueti termini dopo la definizione della causa di falso. Saranno invece assunti con sentenza i provvedimenti sulla inammissibilità, improcedibilità ed estinzione del processo d’appello in quanto idonei a definire il giudizio.

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