Premesse. Il nuovo testo dell’art.180 cpc

l’art. 180 cpc è stato in massima parte abrogato e nella sua attuale formulazione si limita a riportare le regole generali dell’oralità della trattazione e della necessaria redazione di un processo verbale che documenti i tempi e le attività della causa. La ragione della modifica è da ravvisare nella totale riscrittura dell’art. 183 cpc con il quale il legislatore della riforma ha eliminato la dissociazione prima necessaria tra l’udienza di prima comparizione e l’udienza di trattazione. Nell’art.180 cpc il legislatore ha così inteso riaffermare a chiare lettere il principio generale dell’oralità elevandolo a cardine del sistema. La modifica dell’art.180 cpc ha soppresso la possibilità prima prevista del 1° comma nella norma di un cambio di atti difensivi tra le parti eventualmente autorizzati dal giudice e determinato l’implicita abrogazione della norma collegata di cui all’art.83 cpc con la quale veniva in concreto regolamentato detto scambio tra le parti.

 

L’udienza di prima comparizione e trattazione

la riforma del 2005 ha escluso la dissociazione necessaria tra le prime due udienze del processo, dissociazione che diviene ora solo eventualmente e ha previsto nel nuovo art.183 cpc in via generale una sola udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa. L’udienza di prima comparizione e trattazione viene dunque a costituire anche la prima udienza ossia quella che viene fissata nell’atto di citazione e costituisce anche il termine ultimo per la costituzione tempestiva di una parte, se l’altra si è costituita nel termine a lei assegnato.

Procedendo all’esame dello svolgimento dell’udienza, il primo comma del nuovo art.183 cpc dispone che il giudice debba in primo luogo provvedere alla verifica d’ufficio della regolarità del contraddittorio e all’eliminazione dei provvedimenti per l’integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario; per la sanatoria della citazione e della domanda riconvenzionale; per la sanatoria dei difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione e dei vizi di notificazione della citazione. Il giudice prima di procedere all’esame del merito della causa può e deve logicamente occuparsi anche di tutte le questioni attinenti ai presupposti processuali che siano rilevabili d’ufficio. Il primo momento dell’udienza è destinato non soltanto alla sanatoria dei vizi del procedimento ma anche, quando quella non occorra, ad ordinandum judicium.

Nella prima fase dell’udienza devono pertanto essere svolte tutte le attività attinenti alle questioni potenzialmente idonee ad assorbire la trattazione nel merito della causa. Gli esiti potranno condurre sia a provvedimenti ordinatori di un processo che continua nella stessa fase con lo stesso giudice sia al trasferimento del processo al giudice competente. L’art.183 secondo il quale quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione deve naturalmente essere letto secondo un criterio di ragionevolezza che tenga conto anche del convenuto e dell’effetto che, di volta in colta, seguirà alle ulteriori attività preliminari sopradescritte le quali renderanno inevitabile un rinvio di udienza.

La nuova udienza dovrà essere non solo un’udienza di trattazione ma anche una nuova prima comparizione delle parti, dove occorrerà verificare la correttezza processuale del giudizio. In ogni caso il modello originario che anche il legislatore della riforma del 2005 continua ad avere presente è quello dell’udienza preliminare. L’udienza di prima comparizione e di trattazione potrà anche contenere la definitiva fissazione del thema probandum e rendere necessaria al momento della sua conclusione unicamente l’ammissione dei mezzi di prova e lo svolgimento della fase istruttoria in senso stretto ossia l’assunzione dei mezzi di prova proposti dalle parti.

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