In alcuni casi la morte della persona fisica può far cessare la ragione stessa della causa, determinando la cosiddetta  ”cessazione della materia del contendere”. (esempio: nel caso di morte di un coniuge nel giudizio di separazione personale). Con riguardo invece all’estinzione delle persone giuridiche (specie delle società), questo fenomeno non sempre fa venire meno la “parte” di cui al 110 C.P.C.: es. rimane la parte in giudizio in caso di fusioni e incorporazioni di spa, in quanto il 2504 bis 1° C.C. dice che le spa proseguono in tutti i loro rapporti anche processuali.

Successione universale. Fermo restando ciò, si verifica, in conseguenza della morte della persona fisica e dell’estinzione della persona giur, una vera e propria “successione universale” che però non investe direttamente il diritto sostanziale oggetto di contestazione, bensì riguarda la posizione processuale o il cosiddetto  ”rapporto giuridico processuale” o meglio il processo (successione nel processo). Questo passaggio logico è perchè la dottrina, per riconoscere il processo come fenomeno giuridico autonomo, ha ritenuto necessario ricorrere all’artificiosa nozione del rapporto giuridico processuale, proprio per indicare quel rapporto come oggetto della successione. Il 110 C.P.C. è invece più facilmente rubricato “successione nel processo”: “quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”). Il successore però non entra nel processo automaticamente, proprio perchè si troverebbe nel vivo di una complessa situazione processuale, piena di elementi che potrebbe non conoscere. Quindi ci deve essere un’autonoma iniziativa della parte interessata alla prosecuzione (cosiddetta  ”riassunzione”) ovvero una spontanea iniziativa del successore.

Successione a titolo particolare del diritto controverso (111). Essa consegue al trasferimento di un certo specifico dir, e può verificarsi sia per atto inter vivos (esempio: per l’alienazione di una certa cosa o il trasferimento negoziale di un certo diritto. Esempio di una società: successione di Alitalia in Cai, perchè entrambe esistono ancora) sia mortis causa (es. legato). Il “diritto controverso” è il “diritto sostanziale” su cui si svolge il giudizio, il quale non cessa di esser diritto anche se si presenta concretamente come speranza o aspettativa di diritto. Il trasferimento del diritto ex 111 non è opponibile dall’altra parte, nel senso che il processo prosegue “tra le parti originarie”, ma con una sorta di “legittimazione straordinaria dell’alienante” (fenomeno di sostituzione processuale ex 81). Se il trasferimento avviene mortis causa, il processo è proseguito da chi (o verso chi) subentra alla parte cessata, ossia il suo “successore a titolo universale” ex 111, in una (approssimativa) veste di sostituto processuale. Ex il successore a titolo particolare, che ormai è il vero interessato, può intervenire nel giudizio, con la conseguenza che, se esiste un sostituto processuale, quest’ultimo viene estromesso. La sentenza avrà comunque effetto anche verso il successore a titolo particolare se questi non interviene, quindi potrà impugnare, salve le norme sull’acquisto in bona fidei e sulla trascrizione.

299. non si blocca il processo se viene meno la persona giur., nel caso invece di morte o venuta meno di stare in giudizio della persona fisica o del suo rappresentante legale (o cessazione di tale rappresentanza), se le altre parti si costituiscono volontariamente, ovvero l’altra parte provvede a citarli in riassunzione. Il processo non si interrompe (altrimenti si).

300: se la parte personalmente è andata dal giudice e muore, solo se il procuratore accerta la morte, il processo si ferma. Altrimenti il processo prosegue normalmente. Il processo è poi interrotto dal fallimento, quando riguardano rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.

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