La struttura e la funzione della fase preparatoria

Il giudizio ordinario di cognizione viene generalmente descritto come articolato in 3 fasi successive:

–          Preparatoria o introduttiva

–          Istruttoria

–          Decisoria

La fase preparatoria inizialmente non era prevista. Serve a individuare i soggetti del processo e delimitare l’oggetto del processo sul quale è richiesto l’intervento dell’autorità giudiziale (thema decidendum). Si ha il principio di preclusione per evitare l’eccessivo dilatarsi dei tempi processuali e assicurare ordine e rigore logico allo svolgimento del giudizio. Il sistema attuale non esclude la possibilità in alcune ipotesi di proporre domande successivamente agli atti introduttivi se necessario. Sussiste poi il cosiddetto principio di elasticità.

 

L’atto di citazione

Il giudizio prende avvio con atto scritto di parte i cui requisiti di contenuto-forma sono stati predeterminati dal legislatore: l’atto di citazione. La disciplina positiva di tale atto e i suoi requisiti sono contenuti nell’art.163 cpc.

L’atto di citazione serve per:

– Palesare la pretesa che la parte intende far valere in giudizio (editio cationi) → funzione che viene svolta mediante l’indicazione :

a – del giudice davanti al quale la domanda è proposta

b – delle parti individuate per nome e cognome, con residenza dell’attore e residenza, domicilio e dimora del convenuto o delle persone che li rappresentano e li assistono

c – dell’oggetto della domanda, il petitum

d- dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e del provvedimento richiesto con le conclusioni.

I poteri-oneri stabiliti devono essere intesi in correlazione con le facoltà e con le decadenze ricollegate alla mancata deduzione nell’atto introduttivo del giudizio e lo stesso è per:

a – indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. La vocatio iuris è strutturata quindi:

– Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione

– Invito al convenuto a comparire nell’udienza indicata dinanzi al giudice

– Invito al convenuto di costituirsi entro 20 giorni prima dell’udienza indicata o 10 giorni per abbreviazione dei termini. Concede al giudice uno spatium temporis per prendere conoscenza delle difese introduttive delle parti e all’attore per prepararsi

– Avvertimento che la costituzione oltrei suddetti termini implica decadenze di cui all’art.167 cpc

– Nome e cognome del procuratore e indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata con sottoscrizione del difensore

La tutela del convenuto non è garantita da un atto di citazione sottoscritto dal difensore se questo non è munito di procura.

–          Instaurare un immediato contatto tra le parti private del processo. L’atto è recettizio con il quale il soggetto, attore, cita il convenuto a comparire in udienza fissa.

Si delinea un serio dubbio sulla legittimità costituzionale dell’art.125 e 163 cpc per la parte in cui limita la necessità dell’indicazione della procura per contrasto con art.3 e 24 cost. la procura al difensore può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il difensore con procura può compiere e ricevere nell’interesse della parte stessa tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati ma non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere. L’atto di citazione deve essere notificato al convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, la notificazione rimane distinta all’atto, con diversità quindi di regime per le nullità.

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