legge 80/2005 → il legislatore ha consentito che le parti del giudizio possano scegliere di abbandonare le forme di svolgimento del processo ordinario di cognizione contenute nel codice di procedura civile e adottare la differente disciplina processuale prevista dal d.lgs 5/2003 per le controversie afferenti al diritto societario. La scelta dell’applicazione del processo societario dovrà essere necessariamente compiuta all’inizio del giudizio con lo scambio degli atti introduttivi e secondo le modalità speciali descritte dal nuovo art.70 delle disposizioni di attuazione il quale prevede testualmente che la citazione può anche contenere oltre a quanto previsto dall’art.163 del codice l’invito al convenuto/i a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta entro un termine non inferiore a 60 giorni dalla notificazione della citazione ma inferiore di almeno 10 giorni al termine indicato dall’art. 163.se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal d.lgs 5/2003. Problemi di tale disposizione:

–        l’idea di rimettere alle parti del processo la scelta del rito si pone in antitesi con una tradizione processuale che considera il rito come generalmente inderogabile o modificabile per ragioni oggettive.

–        Dubbi collegati alla congruità dei tempi concessi al convenuto per la notificazione della comparsa di costituzione e risposta

–        necessità che l’opzione per l’abbandono del rito ordinario sia condivisa da tutte le parti del processo rendendo problematica la ricostruzione delle soluzioni da adottare nelle ipotesi di successivo intervento e di chiamata in giudizio di soggetti terzi.

Il processo di cognizione continua a conservare il ruolo di archetipo generale e deve essere applicato in tutte le ipotesi nelle quali le parti non abbiano espresso chiaramente ab initio nelle forme descritte la volontà di derogarvi.

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