Di solito la parte sta nel processo personalmente. Può accadere tuttavia che la stessa debba servirsi della intermediazione di un altro soggetto come avviene nelle ipotesi di rappresentanza legale e necessaria oppure che ritenga opportuno servirsene come avviene nelle ipotesi di rappresentanza volontaria.

Nel primo caso però essendo la rappresentanza necessaria i fatti interruttivi del processo si verificano sia quanto riguardano il rappresentante sia quanto riguardano il rappresentato.

Nel secondo caso invece non vi è alcuna necessità giuridica dato che un soggetto conferisce incarico ad altro soggetto di stare in giudizio in nome e per suo conto per esigenze personali o per ragioni di comodo. Prima di parlare dell’istituto della rappresentanza volontaria va chiarito che esso non ha nulla a che vedere con la cosiddetta Rappresentanza tecnica del difensore la quale si ricollega alla necessità-opportunità che la parte abbia nel processo un intermediario che parli lo stesso linguaggio del giudice.

Naturalmente nulla esclude che la cosiddetta Rappresentanza tecnica del difensore e la cosiddetta Rappresentanza volontaria possano essere cumulate nella stessa persona. Per quanto riguardo la cosiddetta Rappresentanza tecnica va detto che attualmente:

1) davanti al giudice di pace le parti stanno in giudizio personalmente solo nelle cause il cui valore non ecceda un milione mentre negli altri casi devono stare in giudizio col ministero di un difensore tranne il caso in cui il giudice non le autorizzi a stare in giudizio di persona in considerazione della natura ed entità della causa

2) davanti la pretore, tribunale e alla corte d’appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un avvocato e possono farsi assistere da altri avvocati e da consulenti

3) davanti alla corte di cassazione le parti devono stare in giudizio col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo dei cassazionisti

Per quanto riguarda invece la cosiddetta Rappresentanza processuale volontaria va detto che il legislatore nell’ammettere l’istituto ha cercato di restringerne il campo di applicazione disponendo all’art 77:

1) che la procura processuale sia conferita espressamente per iscritto

2) che si tratti di persona che sia già procuratore generale della parte ovvero procuratore speciale per singoli affari in relazione ai quali è sorta la controversia

Da quanto detto ne deriva che la rappresentanza processuale non è consentita quando non è possibile la rappresentanza sostanziale ad es. nel campo dei diritti indisponibili. Occorre rilevare che vi sono tuttavia delle ipotesi in cui il conferimento della procura nel campo sostanziale implica normalmente anche la concessione della procura processuale. Ciò si verifica ad es. quando un soggetto che sia residente o domiciliato all’estero conferisca la procura generale ad una persona di sua fiducia, nel caso dell’institore, dell’agente di commercio, del raccomandatario o dell’impresa capogruppo mandataria nei confronti del soggetto appaltante.

In queste ipotesi spetterà alla parte interessata dimostrare che alla rappresentanza sostanziale non si accompagna anche quella processuale il che non sempre è consentito. L’art 77 c.p.c. prevede poi una deroga alla necessità dell’espresso conferimento della procura processuale disponendo che il rappresentante sostanziale che non abbia la procura processuale può stare in giudizio per gli atti urgenti e le misure cautelari. Al riguardo va precisato che l’urgenza non può dipendere da ragioni soggettive ma solo da ragioni oggettive che non derivino dal comportamento negligente del rappresentante sostanziale.

In mancanza di tale urgenza il giudice dovrà emettere una sentenza processuale con la quale no potrà toccare il merito della controversia. Si potrebbe pensare che in questi casi il terzo sia autorizzato a comportarsi come un gestore di affari altrui e quindi sia che abbia sia che non abbia la rappresentanza sostanziale egli sia comunque legittimato ad agire in giudizio per il solo fatto di essersi preso cura degli affari altrui. Questa soluzione non può essere accolta perché nel caso previsto dall’art 77 c.p.c. è la natura dell’urgenza che legittima il rappresentante sostanziale senza procura processuale ad agire in giudizio.

Da quanto detto deve escludersi nel nostro ordinamento l’ammissibilità di una negotiorum gestio processuale. Al riguardo è sufficiente considerare che l’interessato alla gestione utile è tenuto alle obbligazioni assunte dal gestore solo se la gestione sia utilmente iniziata. Poiché una simile valutazione non può essere fatta a priori nel processo dipendendo ciò dall’esito del giudizio si dovrebbe ritenere che la rappresentanza sia valevole secundum eventum litis e cioè riferibile al soggetto interessato solo in caso di esito favorevole del processo conseguenza questa inaccettabile.

Allo stesso modo deve escludersi nel nostro ordinamento un mandato processuale senza rappresentanza dato che al rischio di un processo di cui non sia ben chiaro chi sia il destinatario degli effetti si aggiungerebbe la certezza che il concreto svolgimento avvenga senza l’effettiva partecipazione del soggetto interessato mentre non è consentito alla autonomia delle parti di alterare il principio del contraddittorio.

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