Ai giudici ordinari sono devolute certe materie che si distinguono per non dar luogo a controversie fra più parti, bensì ad un’attività di assistenza e di controllo ad atti posti in essere dai privati, compiuta a richiesta della parte interessata (ad es., organizzazione della tutela dei minori, provvedimenti relativi all’assenza ed alla morte presunta, etc.): quest’attività è tradizionalmente chiamata “giurisdizione volontaria” (perché si svolge inter volentes e perciò si contrappone a quella vera e propria, che sarebbe la giurisdizione “contenziosa”), ha luogo di regola con un procedimento molto semplificato in camera di consiglio, ossia senza udienza (737 ss.), e si conclude con la pronuncia di decreti revocabili. Il semplice fatto che tale attività sia stata attribuita ad un giudice non è motivo sufficiente per farla rientrare nella giurisdizione: più pertinente sembra la definizione della giurisdizione volontaria come amministrazione pubblica del diritto privato.