La giurisdizione ordinaria

La funzione giurisdizionale è esercitata in materia civile e penale dagli organi giudiziari “ordinari”, che sono quelli che la Costituzione chiama unitariamente “la magistratura”: i Giudici di pace, i Tribunali, le Corti d’appello e la Corte di cassazione. La loro formazione, distribuzione ed attribuzioni sono regolate dalla legge sull’ordinamento giudiziario (regio decreto 12/1941), profondamente modificata dalla Costituzione e da numerose leggi successive.

I Giudici di pace sono organi unipersonali, i Tribunali sono organi talora unipersonali e talaltra collegiali, le Corti sono organi collegiali.

Il divieto di istituzione di giudici speciali. La Costituente aveva il proposito di attuare l’unità della giurisdizione, concentrando la funzione nell’autorità giudiziaria ordinaria e vietando l’istituzione di giudici speciali (102, comma II Cost.): la presenza dei giudici speciali differenzia infatti lo stato giuridico e le garanzie dei giudicanti ed accresce l’incertezza sul giudice caso per caso competente. È consentito solo che presso gli organi giudiziari ordinari possano istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione nel collegio di cittadini estranei alla Magistratura, esperti nelle singole materie (ad es. i Tribunali regionali delle acque pubbliche).

Ma il proposito è rimasto incompiuto, perché la Costituzione ha lasciato sussistere alcuni organi giurisdizionali speciali.

Le giurisdizioni speciali esistenti al momento dell’entrata in vigore della Costituzione avrebbero dovuto essere sottoposte a revisione entro 5 anni (VI disposizione transitoria), ma ciò per molte di esse non è avvenuto.

Generalità della giurisdizione ordinaria civile. La giurisdizione ordinaria civile è in ogni modo quella normale, generale, a cui appartengono tutte le materie non espressamente escluse; ed i suoi limiti possono appunto essere indicati soltanto negativamente, per esclusione della materia penale da un lato e delle materie soggette alle giurisdizioni speciali amministrative dall’altro. Può dirsi tuttavia che la giurisdizione civile ha per oggetto i rapporti giuridici, di natura tanto privata quanto pubblica, dai quali si originano diritti soggettivi a favore dei loro titolari.

Due norme fondamentali del nostro diritto definiscono nel modo ora indicato il contenuto e l’oggetto della giurisdizione civile: una è il 2907 c.c. (Attività giurisdizionale), che dispone nella sua prima parte che “Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria”; l’altra è il 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, a tenore del quale «Sono devolute alla giurisdizione ordinaria […] tutte le materie nelle quali si faccia questione d’un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorità amministrativa».

Di regola, anche la p.a. può essere convenuta davanti alla giurisdizione ordinaria, quando la causa riguardi un diritto soggettivo del singolo.

Limiti alla giurisdizione ordinaria

Alla giurisdizione ordinaria sono state poste importanti limitazioni che derivano:

a. dai confini che la giurisdizione italiana impone a se stessa, nei suoi rapporti con l’estero;

  1. dai poteri della p.a.;
  2. dalla specialità della controversia.

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