La funzione. Una branca del diritto è destinata al compito di garantire l’efficacia pratica effettiva dell’ordinamento giuridico mediante l’istituzione degli organi pubblici che provvedono ad attuare questa garanzia, con la disciplina di modalità e forme della loro attività. Questi organi sono gli organi giudiziari; la loro attività si chiama da tempo immemorabile “giurisdizione” (iurisdictio); le persone che esercitano la giurisdizione sono i giudici e formano nel loro insieme la Magistratura (101, 102 e 104 Cost.); la loro attività si svolge in una duplice direzione, nel giudizio e nell’esecuzione forzata.

Giudizio ed esecuzione forzata. “Giudicare” significa valutare un fatto del passato come giusto od ingiusto, come lecito od illecito, secondo il criterio di giudizio fornito dal diritto vigente, ed enunciare in conseguenza la regola giuridica concreta destinata a valere come disciplina della fattispecie presa in esame (“Caio è debitore di mille verso Tizio”). L’operazione logica del giudizio opera del giudice è espressa in una sentenza, ha un contenuto imperativo ed un’efficacia vincolante.

Mediante l’esecuzione forzata invece gli organi giudiziari provvedono a dare attuazione pratica effettiva a ciò che la legge dispone per i singoli casi concreti.

Libero da vincoli nell’esercizio della sua funzione, il giudice è tuttavia tenuto ad operare in applicazione della legge, della quale egli è l’interprete qualificato. Ma la legge deve appunto essere interpretata ed è questo uno dei momenti salienti della funzione giurisdizionale: la norma giuridica è astratta ed è statica, mentre la vita sociale è in continuo movimento e sottopone al giudice casi concreti sempre diversi e sempre nuovi. Il fine ultimo della sua attività è la giustizia e, insieme e per suo mezzo, la pace sociale.

Le funzioni dello Stato. Le attività fondamentali dello Stato si sono venute nel corso dei secoli raggruppando e differenziando intorno a tre ordini di funzioni: la legislativa, l’amministrativa e la giurisdizionale. La legislazione consiste nella produzione delle norme che vanno a comporre l’ordinamento giuridico e i suoi atti hanno (di regola) un contenuto astratto e generale; la giurisdizione si estrinseca in atti aventi un contenuto concreto, si riferiscono cioè a un fatto o caso determinato, sul quale giudicano e provvedono applicando le regole del diritto vigente; a sua volta anche l’amministrazione si esercita con atti (in gran parte) di contenuto concreto ed è esecuzione di legge, ma si distingue dalla giurisdizione per un suo diverso rapporto con la legge: gli atti amministrativi perseguono infatti sempre la cura di determinati interessi pubblici (la sicurezza, la salute, l’istruzione dei consociati, etc.) ed in ciò consiste la loro specifica finalità, mentre la legge fornisce solo la disciplina del comportamento dell’autorità amministrativa, regolando il quando e il come della sua attività; al contrario, la funzione specifica della giurisdizione consiste proprio e soltanto nel rendere giustizia, cioè nel dare attuazione alla legge.

Nello Stato costituzionale moderno queste funzioni fondamentali sono affidate ad organi pubblici separatamente organizzati e reciprocamente autonomi, in attuazione del principio della divisione dei poteri: la legislazione al Parlamento, l’amministrazione al Governo ed alle altre amministrazioni pubbliche, la giurisdizione ai giudici.

Le nozioni di giurisdizione. Molte sono le definizioni che si son date della giurisdizione: ne ricorderemo due:

a. la prima definisce la giurisdizione come l’attuazione della volontà concreta della legge mediante la sostituzione dell’attività di organi pubblici ad un’attività altrui, sia nell’affermare l’esistenza della volontà della legge, sia nel mandarla praticamente ad effetto (Giuseppe Chiovenda {Premosello-Chiovenda, 1872 – Novara, 1937}): in questa definizione è scolpito il rapporto tra la legge e la giurisdizione, e col concetto della sostituzione si rende evidente il fatto che il giudice è chiamato a provvedére quando è mancata da parte di taluno l’osservanza di ciò che dispone la legge;

  1. la seconda preferisce invece vedere nella giurisdizione la giusta composizione delle liti (Francesco Carnelutti {Udine, 1879 – Milano, 1965}), intendendo per “lite” ogni conflitto d’interessi regolato dal diritto e per “giusta” quella composizione che avviene secondo il diritto: questa definizione considera l’attuazione del diritto come il mezzo per raggiungere lo scopo ulteriore della composizione del conflitto d’interessi.

Per conto nostro, riassumendo, possiamo considerare la giurisdizione come l’attività degli organi dello Stato diretta a formulare e ad attuare praticamente la regola giuridica concreta che, a norma del diritto vigente, disciplina una determinata situazione giuridica.

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