La giurisdizione ecclesiastica
Il Concordato del 1929 con la Santa sede poneva un limite particolare alla giurisdizione dello Stato, poiché il suo 34 riservava ai tribunali ecclesiastici le cause in materia di nullità dei matrimoni c.d. concordatari, vale a dire celebrati davanti ai ministri del culto cattolico e dotati di efficacia civile tramite la trascrizione nei registri dello stato civile. L’esistenza di questa riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici non è però più certa in seguito all’entrata in vigore del nuovo Concordato del 18 febbraio 1984 (ratificato con l. 121/1985).
Vista infatti la mancata riproduzione, nel testo del nuovo Concordato, della disposizione che sanciva tale riserva esclusiva, si sostiene oggi che tali controversie siano soggette alla giurisdizione concorrente dei giudici ecclesiastici e dei giudici dello Stato a scelta, irrevocabilmente compiuta con la domanda giudiziale, dell’attore.
Poiché il caso dei tribunali ecclesiastici non è tra quelli elencati nel 37 (Difetto di giurisdizione), le questioni relative alle loro attribuzioni non dovrebbero essere denunciabili col mezzo eccezionale del regolamento di giurisdizione (la cui applicabilità è espressamente limitata dal 41 [Regolamento di giurisdizione] ai casi indicati nel 37); la giurisprudenza si è orientata in senso opposto.
La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado delle Comunità europee
I trattati istitutivi delle Comunità europee hanno attribuito alla Corte di giustizia comunitaria la tutela dei diritti derivanti dalla posizione dei soggetti nell’ordinamento comunitario e con riguardo agli atti delle autorità comunitarie. Nel 1988 la Corte è stata affiancata da un Tribunale di primo grado cui sono essenzialmente attribuite le controversie promosse da persone fisiche o giuridiche e le controversie fra le Comunità e i suoi agenti o dipendenti. Restano dunque riservate alla Corte di giustizia le controversie promosse dagli Stati o dalle istituzioni, nonché la competenza particolare sulla c.d. pregiudizialità comunitaria.