La divulgazione della sentenza
tra i possibili contenuti della sentenza la legge prevede anche l’ordine del giudice per la pubblicità della decisione di merito su istanza di parte e a cura e spese del soccombente mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati laddove questa possa contribuire a riparare il danno. La giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare come il potere di disporre la pubblicità della decisione sia comunque vincolato all’istanza di parte e che il giudice non può disporre la pubblicazione in forme non richieste. La giurisprudenza sembra ammettere la possibilità di un ordine di pubblicazione anche in assenza della prova specifica del danno. Di pubblicità della sentenza si può infine parlare in un ulteriore e diverso significato con riferimento all’ordine impartito a un pubblico e segnatamente all’ufficiale di stato civile e al conservatore dei registri immobiliari di annotare nei relativi registri il contenuto della decisione.
L’esecutorietà della sentenza
nell’intento di porre al centro del processo di cognizione il giudizio di primo grado la legge 1990 ha rovesciato la regola per la quale la sentenza di primo grado non era provvisoriamente esecutiva salvo la clausola di provvisoria esecuzione fosse concessa in presenza di particolari presupposti attinenti allo speciale fondamento della domanda alla natura del diritto vantato o ancora al pericolo nel ritardo. L’art.282 cpc stabilisce ora che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Sono esecutive le sentenze di condanna idonee a costituire titolo esecutivo. Non si può applicare invece l’esecutorietà provvisoria alle sentenze di mero accertamento. La sospensione durerà in tal caso sino alla formazione del giudicato nella causa di accertamento. Si è ritenuto che la provvisorietà esecutiva inerisca alle sentenze costitutive in quanto la pronuncia costitutiva crea situazioni nuove ed è spesso la base di una pronuncia conseguenziale di condanna.
Anche la determinazione del momento nel quale acquista efficacia la sentenza costitutiva è problema affatto diverso da quello dell’esecutorietà. La sentenza acquista quindi normalmente questa efficacia nel momento del passaggio in giudicato. Fin quando il capo della sentenza sulla domanda pregiudiziale costitutiva non produce effetti neppure possa produrre il capo dipendente di condanna. Provvisoriamente esecutive saranno altresì le sentenze inibitorie. La provvisoria esecuzione opera tra le parti. Il giudice non potrà di regola impartire ordini o pronunciare una condanna nei confronti di chi non sia stato parte del processo, salvo casi eccezionali.
La notificazione della sentenza
la notificazione ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione è fatta dall’ufficiale giudiziario su istanza di parte a norma dell’art.170 ossia al procuratore costituito o se la parte si è costituita personalmente nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. La sentenza deve essere notificata in tante copie quante sono le parti anche se esse si sono costituite con un unico procuratore. Se la parte è contumace la notificazione deve esserle fatta personalmente.