Nel modello sommario vengono comunemente fatte rientrare due diverse tipologie di procedimenti:
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sommari in senso stretto o sommari decisori: procedimenti cognitivi divergenti dal modello processuale ordinario principalmente nello svolgimento delle modalità procedimentali e di attuazione del contraddittorio, ma non nell’effetto di accertamento che consegue a tali procedimenti che è assimilabile quasi totalmente al giudicato che consegue dal modello ordinario. Appartengono a questo primo gruppo, e sono tutti caratterizzati da una cognizione sommaria:
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il nuovo procedimento sommario di cognizione introdotto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69
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l’ingiunzione di pagamento
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il procedimento di convalida di sfratto
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il procedimento per la repressione dell’attività antisindacale del datore di lavoro
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ü sommari cautelari: procedimenti che divergono dal modello ordinario perché non hanno natura e funzione cognitiva in senso stretto, quanto piuttosto perché hanno le caratteristiche funzionali e strutturali dell’attività cautelare e si presentano generalmente come strumentali rispetto alla tutela cognitiva ed esecutiva. Essi sono emessi a seguito di una cognizione sommaria così come avviene per il primo gruppo di procedimenti speciali. Sono procedimenti sommari cautelari:
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i sequestri
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le denunce di nuova opera o di danno temuto
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i provvedimenti d’urgenza
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i procedimenti di istruzione preventiva, sebbene in essi sia tutelato un diritto di natura processuale
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i procedimenti possessori ancorché gli stessi non abbiano natura cautelare
Alla base dei procedimenti sommari in senso stretto si riscontra l’esigenza di anticipare l’efficacia esecutiva del provvedimento conclusivo del relativo procedimento, per ottenere immediatamente un accertamento o meglio, un titolo esecutivo allo scopo di iniziare nel più breve tempo possibile l’esecuzione forzata, ovvero ottenere immediatamente un provvedimento anticipatorio degli effetti della decisione finale o comunque rivolto a preservare l’attuale stato delle cose in vista della decisione finale a cognizione piena, senza attendere le lungaggini di un normale processo. Tutto ciò, sacrificando, se necessario anche la ponderatezza della decisione.
La dottrina tradizionale ha classificato i procedimenti sommari come “accertamenti con prevalente funzione esecutiva”, mettendo l’accento sullo scopo pratico di tali procedimenti, nei quali il carattere distintivo è il modo col quale si raggiunge lo scopo.
La sommarietà di tali procedimenti non si esaurisce nell’anticipazione degli effetti di alcuni provvedimenti per promuovere immediatamente il processo esecutivo. La sommarietà infatti è sinonimo di semplificazione: indica un procedimento condotto con formalità semplificate rispetto a quelle ordinarie.
Il concetto di sommarietà non è assoluto, ma si determina necessariamente per relazione rispetto a quello ordinario e importa dunque sempre un paragone con un modello ritenuto a priori ordinario e predefinito di cui si conoscono i caratteri imprescindibili.
Quindi: il modello processuale ordinario è rappresentato dal processo ordinario a cognizione piena, contraddistinto dalla preventiva instaurazione del contraddittorio, dallo svolgimento di una fase istruttoria e da un provvedimento conclusivo in cui si accerta il diritto e si dichiara la sua esistenza attraverso un provvedimento dotato di efficacia di giudicato.
Il modello processuale speciale-semplificato-sommario si caratterizza, invece, per una semplificazione, ad esempio, rispetto allo schema contraddittorio-istruttoria-giudicato, che ha portato la dottrina a definirlo come “normativa senza giudizio”.
Ciò avrà come diretta conseguenza che si giungerà ugualmente ad una decisione nel modello semplificato e cioè ad uno stesso risultato finale ma attraverso una deviazione più o meno evidente del “modello ordinario”, e non potranno quindi scaturire, ad esempio, gli stessi effetti che derivano dalla sentenza conclusiva del processo ordinario di cognizione.
Il processo sommario può essere predeterminato nelle forme e nel suo svolgimento dal legislatore: in tal caso ci troviamo di fronte ai “processi sommari determinati”; oppure la sommarizzazione del processo può essere rimessa ai poteri del giudice: “processi sommari indeterminati”.