Il processo nel suo momento dinamico (cioè come attività giuridica) è una serie di atti. Quindi la disciplina del processo non è che la disciplina degli “atti del processo”. Mandrioli vuole fare un’indagine per accertare se esistono e quali sono, le caratteristiche, i principi, le norme, che concernono gli atti processuali nella loro generalità, quindi che si riferiscano a tutti gli atti del processo. Si parte dal fatto che il I Libro del C.P.C. (“Disposizioni generali”), si chiude con un titolo VI intitolato agli “atti processuali” , palesemente considerati nella loro generalità. Il capo I di questo titolo è intitolato: “delle forme degli atti e dei provvedimenti”. Non bisogna vedere tra atti e provvedimenti una contrapposizione: infatti i provvedimenti sono in realtà atti decisori del giudice. Ora la cosa interessante però che riguardo alla disciplina generale degli atti del processo, questa si sostanzia nella disciplina delle forme degli atti del processo. La forma dell’atto giuridico appare allora la sua estrinsecazione in un comportamento esteriore oggettivamente individuabile e apprezzabile. A questa definizione di forma di contrappone quella del “contenuto”, che è l’oggetto di tale estrinsecazione. La contrapposizione non è però così drastica, in quanto la disciplina delle forme, non può non riferirsi al contenuto anche se generalmente (es. 132 C.P.C.: detta minutamente gli elementi formali della sentenza, ma specifica anche qual è il suo contenuto). Proprio perché la dettagliata specificazione dei dati formali implica già l’indicazione del contenuto, si parla di “forma-contenuto”. Restano fuori dalla disciplina formale gli elementi attinenti alla “sostanza”, come la formazione della volontà e la produzione degli effetti. La legge processuale non si preoccupa degli stati soggettivi precedenti la formazione dell’atto, mentre si concentra sulla dettagliata disciplina delle forme perchè questo è richiesto dalla necessità di contare sulla validità obbiettiva degli atti propri ed altrui. Quindi il dettaglio della disciplina formale, finalizzata agli scopi obbiettivi degli atti e del processo, sostituisce e compensa l’assenza di disciplina della formazione della volontà e circa gli scopi soggettivi.