La costituzione dell’attore

Una volta proposta la domanda è necessario che almeno una delle parti provveda alla sua costituzione in giudizio: la parte rende il giudice edotto dell’instaurazione della causa e delle proprie richieste di tutela. Se la costituzione ha luogo la parte rimane legalmente presente nel processo per tutta la durata del grado in cui la costituzione avviene, indipendentemente dalla presenza alle singole udienze o dal compimento delle attività che pure sono a suo carico. Se la costituzione non avviene, il processo può ugualmente proseguire previa una dichiarazione di contumacia con l’osservanza di una serie di ulteriori regole specifiche che vanno a sovrapporsi alla disciplina generale dello svolgimento dell’iter processuale.

Diversa dalla costituzione è la comparizione alle udienze, la cui mancanza ha altre conseguenze. La costituzione deve avere luogo attraverso il difensore salvi i casi tassativi in cui la parte possa stare in giudizio personalmente. L’attore deve costituirsi in giudizio entro 10 giorni dalla notificazione dell’atto di citazione o entro 5 giorni per abbreviazione dei termini a comparire. Qualora si costituisca personalmente l’attore deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito. La costituzione si estrinseca nel deposito presso al cancelleria del giudice adito di un fascicolo contenente l’originale dell’atto di citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

 

La costituzione del convenuto

il convenuto deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza fissata nell’atto di citazione o almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini a mezzo di procuratore o nei casi consentiti dalla legge depositando in cancelleria la comparsa di risposta con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Nel caso in cui il giudice ha differito la data della prima udienza, il convenuto può costituirsi almeno 20 giorni prima di tale nuova data. Il differimento giova anche al convenuto dilatando il termine per la sua costituzione.

Il convenuto, per poter predisporre la difesa, deve essere ammesso a esaminare il fascicolo dell’attore anche prima di una formale costituzione, ha il potere di esaminare e farsi rilasciare copia degli atti e documenti ivi inclusi a le parti o i loro difensori muniti di procura. È sufficiente che il difensore del convenuto esibisca al cancelliere la procura rilasciatagli, generale o speciale, per essere ammesso alla consultazione.

La volontà che il thema decidendum sia definito prima dell’udienza ha indotto il legislatore a stabilire che il convenuto debba proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni e proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.

Nessuna conseguenza sembra ricollegarsi all’omissione o alla genericità della presa di posizione sui fatti affermati dall’attore e risulta soppressa ogni sanzione di decadenza per le prove non dedotte e i documenti non prodotti . Sempre rispetto alla disciplina del processo del lavoro, il convenuto ha l’onere di formulare le sue conclusioni. Per quanto invece concerne le attività da compiersi a pena di decadenza è stato modificato l’art. 167 statuendo che nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto deve necessariamente proporre non solo le domande riconvenzionali ma anche le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Viene reintrodotto un rigido regime di preclusioni che riguarda non solamente le domande riconvenzionali e la chiamata di terzo ma si estende alle eccezioni in senso stretto:

–        eccezioni processuali → rimesse all’esclusiva disponibilità delle parti

–        eccezioni di merito → ossia allegazioni di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere dall’attore che per esplicita disposizione di legge possono essere dedotti soltanto dalla parte interessata

in questo sistema è evidente il pericolo legato all’accoglimento nei confronti del solo convenuto del principio di eventualità che fa carico alle parti di dedurre subito anche in via tra loro subordinata tutte le allegazioni che possono essere poste a fondamento della pretesa o della difesa. Per non incorrere in decadenze il convenuto deduce in prima battuta ogni possibile allegazione di fatto e di diritto con il pericolo che la comparsa di risposta si trasformi nella produzione di uno stereotipo “prontuario delle eccezioni”.

La gravità della regola ne impone una interpretazione rigorosa. La preclusione afferisce unicamente a queste eccezioni e non può certamente estendersi alle difese e contestazioni di fatto e di diritto e alle eccezioni in senso lato che potranno essere dedotte anche in seguito. Vi sono poi alcune notazioni complementari:

–        la preclusione non colpisce il convenuto se non per la deduzione dei fatti cosiddetti giuridici o principali o dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi. Essa non investe i fatti semplici o secondari dei quali può desumersi l’esistenza o inesistenza dei fatti principali la cui deduzione non rientra nel concetto di eccezione in senso stretto.

–        Il principio di eventualità vale identicamente per l’attore. Anch’egli potrà dedurre i fatti costitutivi del suo diritto solo nell’atto di citazione e in via tra loro graduata. Analoga conclusione per la possibilità per l’attore di una deduzione successiva dei fatti secondari.

–        Il legislatore ha precisato che se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale il giudice rilevata la nullità fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

–        La costituzione del convenuto potrà assumere tratti differenti nell’ipotesi in cui le parti optino per l’applicazione delle regole del processo societario di cui al d.lgs 5/2003 in luogo della disciplina prevista dal codice di rito.

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