la correzione è un particolare rimedio offerto per ovviare alle ipotesi in cui il giudice sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo: non per vizi di giudizio ma unicamente per errori nella dichiarazione emendabili senza necessitò di scendere nuovamente ad alcun esame della causa. Il legislatore ha disposto un mezzo semplificato. Il sistema era dunque nel senso che per le sentenze appellate il potere di correzione spettasse in via esclusiva allo stesso giudice dell’impugnazione. Questa previsione è stata tuttavia recentemente modificata dalla corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma con riferimento all’inciso contro le quali non sia stato proposto appello autorizzando così di fatto il ricorso all’istituto in esame indipendentemente dalla eventuale avvenuta proposizione dell’appello. Il procedimento prevede un’alternativa:

  • se tutte le parti concordano nel chiedere la correzione, il giudice provvede con decreto
  • se invece la correzione è richiesta da una sola delle parti il giudice con decreto da notificare assieme al ricorso, fissa l’udienza di comparizione e provvede quindi sentite le parti con ordinanza che deve essere annotata sull’originale del provvedimento

Dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza il ricorso e il decreto devono essere notificati alle altre parti personalmente. La sentenza può essere impugnata nel termine ordinario ma decorrente dal giorno nel quale è stata notificata alle parti l’ordinanza di correzione a cura del cancelliere. Diverso è il caso dell’integrazione dei provvedimenti istruttori che deve aver luogo anche d’ufficio entro un termine perentorio di sei mesi quando essi non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali.

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