La competenza per i procedimenti riguardanti magistrati
Legge 420/1998 → disposizione che determina il foro per cause in cui sono parti i magistrati, che sono attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art.11 cpp. La norma è stata ridotta tramite duplice intervento della corte costituzionale (2002: illegittimità norma dove si applicava ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di Corte d’Appello e 2004: illegittimità art.30 1° comma tranne che per azioni civili concernenti restituzioni e risarcimento del danno da reato di cui sia parte un magistrato).
Le modificazioni della competenza per ragioni di connessione
Più cause possono essere tra loro connesse per identità di soggetti, causa petendi o petitum. La connessione acquista rilevanza per consentire la riunione delle cause in un unico processo e quindi per farle trattare e decidere simultaneamente. Non tutte le norme di competenza sono derogabili per connessione: non sono mai derogabili quelle per territorio funzionale mentre lo sono quelle per territorio ordinario. Il codice prevede la deroga alla competenza per ragioni di connessione nelle seguenti ipotesi:
– Cumulo oggettivo → più domande contro la stessa parte: le domande su sommano tra loro e gli interessi scaduti, spese e danni si sommano al capitale
– Regola del cumulo oggettivo non trova applicazione per litisconsorzio facoltativo. La competenza è determinata dalla causa con maggior valore. Cumulo soggettivo → Si ha una deroga alla competenza per territorio in caso di litisconsorzio passivo: cause contro più persone presso il foro del convenuto si cumulano se connesse per titolo o per oggetto
– Domanda accessoria → competente il giudice per la domanda principale
– Domanda di garanzia → al giudice della domanda principale tranne che per eccedenza di valore, in tal caso rimette a giudice superiore.
– Questione pregiudiziale richiesta per legge o per esplicita domanda di una delle parti → le due cause vanno rimesse al giudice superiore, competente anche per causa pregiudiziale
– Compensazione di un credito con valore eccedente competenza del giudice adito → rimette al giudice superiore parte o tutta la causa
– Domanda riconvenzionale → competente il giudice per la domanda principale