Premessa. Secondo il Professore, in alcune regioni ci sono troppi tribunali. Ad esempio in Abruzzo Molise ci sono 11 tribunali. Aumentano le sezioni distaccate (con provvedimenti amministrativi si possono creare), non diminuiscono i Tribunali (perché serve una legge per sopprimerli). Così i giudici ad esempio di Lecce vanno nelle 8 sezioni distaccate della Provincia.
Quindi, per la distribuzione tra giudici dello stesso tipo, cioè secondo la linea orizzontale, si fa riferimento al territorio. Sorge a questo punto il problema della scelta del criterio di collegamento tra una certa controversia e una certa zona del territorio. In linea di principio i criteri di collegamento potrebbero esser soggettivi (cioè con riferimento ai soggetti della controversia) ovvero oggettivi (cioè con riferimento al petitum o alla causa petendi). La legge italiana si ispira al criterio soggettivo, tuttavia ha introdotto un gran numero di regole speciali ispirate a criteri oggettivi (che quindi in quanto eccezionali, prevalgono sulle prime). L’applicazione del criterio soggettivo è espressa negli art 18 e 19 C.P.C. che introducono i cosiddetti ”fori generali” (questo attributo evidenzia che questo è un criterio di principio e solo di principio) delle persone fisiche e giuridiche”. La regola per le persone fisiche vuole ex 18 1° che sia competente il giudice del luogo di residenza (o domicilio) del convenuto; se entrambi sono sconosciuti, la sua dimora. Il 2° introduce un criterio sussidiario, in quanto se anche la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo di residenza dell’attore. Per quanto riguarda le persone giuridiche e gli enti privi di personalità ex 19 1° è competente il giudice della sede o del luogo di svolgimento dell’attività. Accanto al criterio dei fori generali, operano alcuni “fori speciali” determinati per lo più secondo criteri oggettivi (cioè con riferimento alla causa petendi e al petitum). Essi come già detto prevalgono su quelli generali.
Fori speciali che si riferiscono al petitum: ad esempio il 21 C.P.C. 1° prevede che le cause relative a diritti reali su beni immobili nonché le cause in materia di locazione/comodato di immobili e affitto di aziende, nonché le cause relative ad apposizione di termini appartengono alla competenza del giudice del luogo ove è posto l’immobile (o dove si trova l’azienda). Al 2° si stabilisce che per le azioni possessorie e per le denunce di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato.
Fori speciali che si riferiscono alla causa petendi: foro relativo alle cause ereditarie (il giudice del luogo dell’aperta successione in ogni causa, dettata dal 22 C.P.C.), foro relativo a cause soci-condomini (il giudice dove ha sede l’immobile ex 23 C.P.C.), foro relativo alle gestioni tutelari e patrimoniali (il giudice del luogo di esercizio della tutela/amministrazione ex 24 C.P.C.), foro relativo alle cause di opposizione all’esecuzione (ex 27 C.P.C. giudice del luogo dell’esecuzione).
Art 25 C.P.C. (foro erariale). Esso è un eccezione al 18 e 19, introdotta con riferimento a criterio soggettivo. Questo art consente, nelle cause in cui sia parte l’Amm. zione dello Stato, che il giudice sia quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato (che ha i suoi uffici dove sta la Corte d’Appello). Questa regola è poco applicabile nei giudizi innanzi i giudici di pace: ad esempio in un giudizio verso una multa davanti a un giudice di pace, può stare in giudizio il poliziotto, non l’avvocato dello stato e il soggetto (si veda dopo). In appello è invece necessario l’Avvocato dello Stato e anche il difensore del multato (in pratica quello che dice la regola è ribadito). Altra deroga con riferimento al criterio soggettivo: nelle cause “professionista” verso consumatore, si privilegia il luogo di residenza e domicilio del consumatore. Nel caso di “class action” si va nel tribunale del luogo dove ha sede l’impresa convenuta.
Art 26 C.P.C.. Esso disciplina la competenza per territorio nell’esecuzione forzata. Il criterio è di specialità imperniato sul luogo dell’esecuzione: nell’esecuzione forzata su cose mobili/immobili è competente il giudice in cui si trovano le cose; per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo ove risiede il 3° debitore; per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare/non fare è competente il giudice del luogo ove l’obbligo dev’essere eseguito (Ex lege non costa adriatica, Lucania, Friuli, Aosta: sono competenti altri tribunali).
Art 20 C.P.C.E’ invece facoltativo (nel senso che è anche competente) nelle cause di obbligazioni, il giudice del luogo ove l’obbli è sorta o dove deve esser eseguita. Infine, estranee alla disciplina della competenza sono le norme concernenti l’istituzioni delle sede staccate dei tribunali.