L’art. 106 c.p.c. prevede anche una parte possa chiamare nel processo il terzo dal quale pretende di essere garantita. Al riguardo va detto che si è soliti distinguere tre tipi di garanzia e cioè:

1) La garanzia propria (cosiddetta Formale o Reale) che si ha nelle ipotesi in cui si trasferisce un diritto di credito o un diritto reale nonché nelle ipotesi di concessione in godimento

2) La garanzia personale che ricorre nei vincoli di coobbligazione

3) La garanzia impropria che è una creazione della prassi e che sembra ricorrere quando taluno esponga con il proprio fatto altri ad un’azione in giudizio così che se questi resti soccombente può chiedere al primo di essere tenuto indenne di quanto ha dovuto sborsare pere effetto della lite ad es. una persona viene citata in giudizio per risarcire un danno derivante da un inadempimento contrattuale e cita a sua volta un terzo assumendo che il suo inadempimento è dipeso dall’inadempimento di quest’ultimo.

Occorre rilevare che quando la parte originaria chiama nel processo il terzo garante ciò avviene per due motivi e cioè:

a) per rendere da lui incontestabile quanto accertato nella sentenza evitando che questi possa sollevare in seguito eccezioni rispetto al rapporto principale

b) perché ritiene di proporre azione di regresso nei confronti del garante in modo che il giudice ove accolga la domanda principale condanni subito il garante a pagargli ciò che egli gli deve per effetto della garanzia

Come è facile intuire l’art.108 c.p.c. che dispone che se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito questi può chiedere, qualora le altre parti non s’oppongano, che il giudice disponga con ordinanza la propria estromissione sarà applicabile solo nella prima ipotesi in cui il garante partecipa al processo senza che contro di lui sia stata avanzata un’autonoma domanda e senza che ne abbia proposte mentre non sarà applicabile nella seconda ipotesi in cui si hanno due cause collegate delle quali parte comune è il garantito. In questo caso infatti l’estromissione del garantito renderebbe improcedibile l’azione di regresso venendone a mancare uno dei soggetti.

Poiché tuttavia ove l’estromissione sia consentita si ha un ipotesi di sostituzione processuale dato che il processo prosegue tra la parte originaria ed il garante pur avendo ad oggetto un diritto del garantito l’art 108 c.p.c. si preoccupa di ribadire che la sentenza di merito (sia favorevole che sfavorevole) spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso. La dottrina comunque tende a restringere il campo di applicazione della norma alle sole ipotesi di garanzia propria.

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