Con riferimento all’ambito di applicazione degli artt. 331 e 332, non vi sono soluzioni certe. Per tentare una ricostruzione occorre quindi considerare le ipotesi di connessione tra parti diverse:
- il litisconsorzio necessario rientra nelle cause inscindibili;
- la connessione per identità di questioni di fatto o di diritto rientra nelle cause scindibili;
- la connessione per identità della causa petendi rientra nelle cause scindibili;
- la connessione per identità del diritto fatto valere in giudizio (litisconsorzio unitario) sembrerebbe rientrare nelle cause inscindibili. La giurisprudenza, tuttavia, riconduce sotto l’ambito dell’art. 332 l’importantissimo settore delle obbligazioni solidali;
- le connessioni per incompatibilità o per alternatività rientrano nelle cause inscindibili: qualora la trattazione non fosse simultanea, infatti, si rischierebbe di avere giudicati praticamente contraddittori.
Deve essere tenuta distinta l’ipotesi di connessione per pregiudizialità-dipendenza, alla quale si riferisce esplicitamente l’art. 331 quando parla di cause tra loro dipendenti . Questo settore non consente risposte unitarie, dovendosi invece analizzare uno a uno i vari fenomeni che vi rientrano:
- intervento adesivo dipendente: a prescindere dalle incertezze in ordine al se la sentenza esplichi o meno efficacia riflessa e con quale forza contro i terzi titolari di diritti giuridicamente dipendenti da quelli oggetto della sentenza emanata inter partes, non si discute che qualora il terzo abbia preso parte al processo avente ad oggetto il diritto pregiudiziale, egli è soggetto all’efficacia immutabile della sentenza. In ipotesi di intervento adesivo dipendente, quindi, si applica la disciplina delle cause inscindibili (art. 331) qualora la sentenza sia impugnata da una delle parti principali. Se questo non avvenisse e si ritenesse applicabile l’art. 332, in caso di riforma della sentenza di primo grado, sarebbe arduo stabilire se al rapporto dipendente debba applicarsi la disciplina dettata dalla sentenza di primo grado o quella dettata dalla sentenza emanata nel giudizio di impugnazione cui il terzo è rimasto estraneo;
- cause di garanzia: chiamato A l’attore della domanda principale, B il convenuto contro cui tale domanda è diretta e C il soggetto che viene a partecipare al procedimento a titolo di garante, possiamo affermare che il rapporto tra B e C è dipendente da quello tra A e B: la domanda rivolta contro C potrà essere accolta solo se sia accolta quella contro B. Sulla base di queste premessa, occorre riflettere su alcune delle molte vicende che possono verificarsi:
- può verificarsi l’accoglimento sia della domanda principale sia della domanda dipendente di garanzia:
- se il garantito soccombente nei confronti dell’attore principale impugna nei confronti di questo, si rientra nell’ipotesi delle cause inscindibili (art. 331), posto che questa disposizione afferma esplicitamente che, se la sentenza è pronunciata in cause tra loro dipendenti, devono necessariamente partecipare alla fase di gravame tutti i soggetti che hanno partecipato al primo grado;
- se il garante impugna contro il garantito, occorre distinguere ulteriormente:
- se il garante muove contestazioni relative esclusivamente al rapporto di garanzia, il giudizio di impugnazione può tranquillamente svolgersi solo tra impugnante ed impugnato, rientrando in questo modo nella disciplina delle cause scindibili (art. 332);
- se il garante si difende censurando la decisione che ha riconosciuto il diritto dell’attore principale, in tal modo rimette in discussione il rapporto pregiudiziale. A detta di Proto Pisani in questo caso occorre applicare l’art. 332 (cause scindibili): se l’impugnazione coinvolge unicamente il rapporto dipendente, infatti, non sembrerebbe che essa possa coinvolgere anche il rapporto pregiudiziale;
- può verificarsi l’accoglimento sia della domanda principale sia della domanda dipendente di garanzia:
- può verificarsi l’accoglimento della domanda dell’attore principale e la reiezione della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del garante:
- se il convenuto principale, doppiamente soccombente, impugna soltanto nei confronti dell’attore, non segue la deduzione automatica in giudizio del rapporto di garanzia, risultando quindi applicabile l’art. 332;
- se il convenuto principale impugna soltanto nei confronti dell’attore, indipendentemente dall’applicazione della disciplina delle cause scindibili o inscindibili, al garante deve essere consentita la facoltà di rimettere in discussione il rapporto pregiudiziale per contestare in via subordinata quello dipendente di garanzia;
- può verificarsi che la domanda principale sia respinta e, di conseguenza, sia dichiarata assorbita la domanda dipendente di garanzia. In questo caso si discute se a seguito dell’impugnazione dell’attore principale il rapporto di garanzia segua automaticamente oppure se, come appare forse più corretto, lo fa soltanto in presenza della riproposizione della domanda nei confronti del garante ex art. 346.