Interdizione e inabilitazione
La domanda per l’interdizione o l’inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei cui confronti è proposta ha la sua residenza o (alternativamente) il suo domicilio.
Condizione imprescindibile perché si possa pronunciare l’interdizione o l’inabilitazione è che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, che deve essere condotto dal giudice istruttore con l’intervento del pubblico ministero. Il giudice istruttore può disporre d’ufficio tutti i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio.
Il provvedimento finale ha forma di sentenza, impugnabile da tutti i soggetti che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, tra cui anche «persona stabilmente convivente».
Il giudice tutelare, qualora abbia dichiarato d’ufficio la cessazione dell’amministrazione di sostegno in quanto rivelatasi inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, e ritenga che si debba promuovere giudizio di interdizione o inabilitazione, può informare il pubblico ministero affinché vi provveda.
Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno «applicare l’amministrazione di sostegno», il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare
Dichiarazione di assenza e di morte presunta
La domanda per la dichiarazione di assenza si propone con ricorso degli interessati; il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Il provvedimento avrà la forma del decreto motivato e sarà impugnabile con reclamo davanti alla corte d’appello nel termine di 10 giorni dalla sua comunicazione sia da parte dell’istante, sia da parte dei colegittimati disgiunti o di coloro che sono intervenuti nel procedimento.
Il tribunale provvede ancora in camera di consiglio sulle domande per l’ apertura di atti di ultima volontà e per l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando tali domande siano proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi. Se, invece, sono proposte da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie, con la partecipazione di coloro che sarebbero eredi legittimi.
Anche la domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso. Tuttavia il tribunale, effettuati gli adempimenti pubblicitari, disposta la comparizione delle parti ai fini del loro interrogatorio davanti al giudice designato dal presidente del tribunale e assunte eventualmente ulteriori informazioni, pronuncia questa volta in composizione collegiale e con sentenza. Ciò implica l’applicazione delle disposizioni che regolano i gravami nei confronti di tali provvedimenti e l’idoneità al giudicato formale; le forme saranno però sempre quelle del giudizio camerale.
L’appello verrà proposto con ricorso, il che lascia dubbi sulla idoneità al giudicato materiale, anche in ragione della affermata natura volontaria del procedimento.
L’intervento del giudice nei rapporti familiari e nei rapporti tra genitori e figli
Per impostare correttamente il problema dell’intervento del giudice nei rapporti familiari e nei rapporti tra genitori e figli è opportuno distinguere i rapporti tra i coniugi da quelli tra genitori, anche non coniugati, e figli anche maggiorenni e, nei rapporti tra i coniugi, i conflitti che insorgono durante la vita del rapporto coniugale da quelli che sono caratterizzati dalla crisi e dalla dissoluzione di tale rapporto e che confluiscono nei procedimenti di separazione e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.