Inefficacia e restrizioni del provvedimento cautelare dell’articolo 669:
- inefficacia (art. 669 novies): il provvedimento cautelare perde la sua efficacia:
- se, trattandosi di sequestri, il processo di merito a cognizione piena non viene instaurato entro i termini perentori indicati dall’art. 669 octies (sessanta giorni);
- se, trattandosi di sequestri, il processo di merito a cognizione piena si estingue per inattività delle parti o per rinuncia agli atti del giudizio o viene meno per rigetto in rito della domanda;
- se non è stata versata la causazione di cui all’art. 669 undecies entro il termine fissato dal giudice ex art. 119;
- se il diritto a cautela del quale era stata emanata la misura cautelare viene dichiarato inesistente con sentenza anche non passata in giudicato o con lodo arbitrale;
- disposizioni particolari sono dettate quanto alla dichiarazione di inefficacia e alla rimessione in pristino (art. 669 novies co. 2).
Revoca e modifica
L’art. 669 decies dispone che nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa (co. 1):
- se si verificano mutamenti nelle circostanze;
- se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza dopo il provvedimento cautelare.
A detta di Proto Pisani, la strumentalità propria dei provvedimenti cautelari induce a ritenere che tale norma si riferisca a qualsiasi legittima emersione nel corso del processo a cognizione piena di fatti e circostanze anche meramente probatori che introducono elementi nuovi nella valutazione del maggiore o minor grado di probabile esistenza del diritto .
Cauzione
La mancata prestazione della cauzione entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 119, come detto, determina l’inefficacia del provvedimento cautelare principale, inefficacia che deve essere dichiarata da parte del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare principale. L’art. 669 undecies dispone che con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni