L’art. 334 considera una sottospecie di impugnazione incidentale (co. 1): le parti contro le quali è stata proposta impugnazione possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine (artt. 325 ss.) o hanno fatto acquiescenza . In questo caso la notificazione nell’impugnazione vale come rimessione in termini dell’impugnato nel potere di impugnare. Il legislatore ha effettuato questa scelta allo scopo di favorire l’accettazione della sentenza: la certezza di conservare il potere di impugnazione, infatti, funge da stimolo ad accettare la sentenza e a non impugnare. L’impugnazione incidentale tardiva, tuttavia, non si presenta come un’impugnazione autonoma, essendo condizionata all’ammissibilità di quella principale (co. 2): se l’impugnazione principale è inammissibile non vi è motivo di consentire l’operare della rimessione in termine.
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, modificando il precedente indirizzo giurisprudenziale, ha affermato con chiarezza assoluta che l’impugnazione incidentale tardiva non incontra alcuna limitazione di carattere oggettivo (sent. n. 4640 del 1989). A detta della giurisprudenza, tuttavia, venute meno le limitazioni oggettive, restano le limitazioni soggettive. In forza dell’art. 334, parti legittimate all’impugnazione tardiva sono quelle contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 . Le parti alle quali è notificata l’impugnazione ex art. 332, quindi, non sono legittimate all’impugnazione tardiva.
La giurisprudenza è ferma da molti decenni nell’inquadrare i fenomeni di garanzia impropria nell’ambito delle cause scindibili ex art. 332 e non delle cause inscindibili o dipendenti ex art. 331. Ipotizzando che il giudizio di primo grado si sia concluso con la vittoria dell’attore principale contro il garantito e del garantito contro il garante, in caso di impugnazione proposta dal garante contro il garantito:
- se si versa in ipotesi di garanzia propria, il garantito è legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva contro l’attore principale, in quanto si rientra nell’art. 331;
- se si versa in ipotesi di garanzia impropria, il garantito non è legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva contro l’attore principale in quanto si rientra nel’art. 332.