Per processo s’intende una serie di atti coordinati secondo criteri di massima prestabiliti provenienti da soggetti diversi e non omogenei ed indirizzati all’emanazione di un atto finale che prende il nome di provvedimento. Tali atti sono collegati tra loro da una sequenza logica e da una sequenza temporale. Sotto il primo profilo è essenziale al processo il concetto di preclusione. Sotto il secondo profilo è essenziale al processo l’idea dei termini. In una rigorosa accezione del termine si ha una preclusione tutte le volte in cui un determinato comportamento non può più essere tenuto da un soggetto o perché è incompatibile con un suo comportamento precedente o perché egli ha già esercitato la relativa facoltà.

In particolare nel campo del processo si ha una preclusione tutte le volte in cui vi sia un’incompatibilità o meglio una incoerenza logica tra due o più atti della serie che lo costituiscono per cui l’atto successivo non può più essere compiuto e qualora lo sia non può essere preso in considerazione. A ben guardare la stessa nozione di termine rientra in quella della preclusione solo che qui la compatibilità o coerenza del comportamento va vista non in relazione ad un altro comportamento o ad una diversa situazione processuale ma ad un elemento estrinseco quale è appunto lo scorrere del tempo. In questo modo nell’ampio genere della preclusione sono individuabili due specie:

1) le preclusioni in senso stretto

2) l’inutile decorso del termine che da luogo alla decadenza

Sia le une che gli altri costituiscono le giunture o gli snodi che consentono di collegare tra loro i vari atti del processo in modo che tra di essi vi sia una sufficiente elasticità temporale ed una logica congruenza e al tempo stesso consentono di salvaguardare l’unità del processo. In definitiva si può dire che per preclusione in senso stretto s’intende la perdita od estinzione del diritto di compiere un determinato atto processuale dovuta:

a) al mancato esercizio del diritto nel momento opportuno nella successione delle attività processuali

b) alla incompatibilità con un’attività già svolta

c) al fatto di aver già una volta esercitato il relativo diritto

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