Esigenza di stabilire quando tutti questi oggetti debbano essere parti anche nella fase di impugnazione e quando invece la presenza di tutti i soggetti sia soltanto opportuna ovvero anche irrilevante. Art. 331 e 332 → “Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili” e “Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili” :
- Cause inscindibili → se la sentenza impugnata risulta pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti e la impugnazione non è stata proposta nei confronti di tutte, il giudice ordina alle parti di provvedere ad integrare il contraddittorio nei confronti delle altre fissando un termine perentorio per la notificazione di un atto contenente la vocatio in jus e fissando altresì una nuova udienza di comparizione così da consentire la regolare prosecuzione del giudizio alla presenza di tutte le parti. Se nessuna delle parti già presenti nel giudizio di impugnazione ottempera tempestivamente all’ordine del giudice, l’impugnazione viene dichiarata inammissibile poiché in queste ipotesi la partecipazione anche di tutte le parti al giudizio di impugnazione è necessaria. Nelle cause inscindibili sono comprese le ipotesi in cui ci si trovi in presenza di un litisconsorzio necessario originario. Occorre ricordare anche quelle in cui il litisconsorzio sia divenuto necessario per motivi processuali. Un litisconsorzio necessario per motivi sopravvenuti si determina anche nelle ipotesi in cui sia venuta meno una delle parti e pertanto l’impugnazione debba essere proposta nei confronti di tutti gli eredi. Per quanto invece riguarda le cause tra loro dipendenti occorre fare riferimento alle cause decise con unica sentenza, legate tra loro da vincolo di pregiudizialità. Il litisconsorzio necessario pretermesso può dunque essere validamente chiamato in causa anche dopo che nei suoi confronti siano scaduti i termini di impugnazione della sentenza. Infine qualora il giudice d’appello non abbia rilevato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma e conseguentemente abbia omesso l’ordine di integrazione del contraddittorio e il gravame venga così deciso senza che il litisconsorte pretermesso si sia neppure costituito spontaneamente, la sentenza resa nell’impugnazione sarà ovviamente affetta da nullità e la cassazione dovrà annullare la sentenza e rinviare la causa al giudice d’appello perché provveda alla integrazione.
- Cause scindibili → se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da una delle parti o nei confronti di alcuna di esse il giudice ne ordina la notificazione alle altre in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa. Per le comprensibili esigenze di economia che sottostanno al principio di unità del processo di impugnazione si richiede che anche tutte le altre parti che abbiano partecipato al precedente grado di giudizio siano informate dell’impugnazione proposta venendo così sollecitate a decidere se partecipare a processo ovvero rinunciarvi anche implicitamente rimanendo inattive. La notificazione dell’impugnazione costituisce una semplice denunciatio litis che non produce di per sé l’effetto di rendere i destinatari parti del procedimento pertanto non ci sarà spazio per una dichiarazione di contumacia. La denuntiatio litis deve essere ordinata ed eseguita solo nei confronti dei litisconsorti per i quali o contro i quali l’impugnazione non sia già preclusa o esclusa. Nelle cause scindibili il processo rimane sospeso fino a che non siano scaduti i termini previsti negli art.325 e 327 si intende per le impugnazioni delle parti non evocate nel giudizio di impugnazione. Il processo continuerà quindi soltanto tra le parti che abbiano proposto impugnazione ab initio o nei predetti termini e quelle contro le quali le impugnazioni siano state proposte.