Svolgono le funzioni di giudici di primo grado nel nostro ordinamento il giudice di pace e il tribunale. Le corti d’appello sono invece giudici di secondo grado mentre la Corte di Cassazione è unica per tutto il territorio nazionale e svolge funzioni di giudice di legittimità.
Il giudice di tribunale è un magistrato dipendente dello Stato a tempo indeterminato con vincolo di esclusività della sua attività lavorativa. Accede all’incarico solo tramite superamento di un concorso pubblico per esami al quale sono ammessi solo i laureati in giurisprudenza. Cessa infine dal ruolo solo per dimissioni volontarie, per anzianità o per provvedimento disciplinare. Del tribunale ordinario fanno parte anche i giudici onorari che possono prestare servizio per tre anni rinnovabili una sola volta e che sono nominati per i requisiti previsti.
Il medesimo ufficio giudiziario può essere suddiviso al suo interno in più sezioni, è frequente la ripartizione in sezioni ratione materiae, composte da un presidente e da giudici assegnati stabilmente. Per le materie civili il numero complessivo dei magistrati per singola sezione non può essere minore di 5. diversa è la natura delle sezioni specializzate che costituiscono organi giudiziari ordinari e che sono titolari di speciali competenze per materia. Il giudice di pace è anch’esso un magistrato onorario (non facente parte della magistratura togata) ma costituisce un ufficio giudiziario permanente avente competenza di primo grado entro certi limiti. È nominato dopo un giudizio di idoneità e percepisce un’indennità parametrata al lavoro effettivamente svolto.