Giurisdizione non contenziosa
Alla luce di quanto detto, possiamo sostenere che il legislatore può attribuire al giudice non solo la tutela giurisdizionale dei diritti o degli status, ma anche funzioni ulteriori, costituzionalmente non necessarie. Questo è il settore della giurisdizione non contenziosa (o volontaria) (es. nomina di rappresentanti legali ai minori, liquidazione di patrimoni separati). Il carattere volontario di queste attività devolute al giudice, in particolare, deriva dalla circostanza che si tratta di compiti che il legislatore, nella sua discrezionalità, poteva anche non affidare al giudice.
Teoria dell’azione
La nozione di azione come categoria generale atipica assolve il compito di garantire a tutti coloro che si affermassero titolari di un diritto sostanziale riconosciuto come tale dall’ordinamento la possibilità di ricorrere alla tutela giurisdizionale civile predisposta dallo Stato. Al riguardo il merito dell’art. 24 Cost. è quello di aver disposto che tutti i diritti hanno tutela giurisdizionale nelle forme e nei limiti in cui tale tutela è disciplinata dall’ordinamento processuale.
Se la teoria dell’azione presenta un valore innegabile per lo sviluppo del nostro ordinamento, è anche vero che questa presenta dei limiti intrinseci: l’ideologia liberale dell’uguaglianza formale di tutti i cittadini nel cui contesto la teoria dell’azione fu elaborata, infatti, ebbero non poche conseguenze negative, in quanto concorsero a determinare il convincimento che il diritto di azione fosse qualcosa di unitario, ossia che il processo potesse essere configurato come una categoria unitaria e fosse sempre idoneo ad offrire una tutela giurisdizionale a tutti i diritti previsti dalla legge sostanziale, indipendentemente dalla specificità dei loro contenuti, concezione questa nettamente smentita dall’analisi effettuata in precedenza.