Giudicato e preclusione pro iudicato
Occorre considerare il concetto di cosa giudicata minore (Redenti), che individua un giudicato derivante da un procedimento sommario, come tale di minor rilevanza rispetto agli altri.
Giudicato interno e giudicato esterno
Facendo riferimento all’art. 310, si riesce a risolvere un problema fondamentale: in alcune ipotesi, decisioni prese in seno al procedimento valgono anche al di fuori di esso (efficacia panprocessuale) (es. provvedimenti inerenti la competenza), mentre in altre queste hanno un’efficacia limitata.
Eccezione di giudicato e sul conflitto tra giudicati
Ai sensi dell’art. 395 n. 5, le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione . Il problema del conflitto tra giudicati è risolto a favore del secondo giudicato: la violazione del primo giudicato, infatti, si traduce in un vizio della sentenza, che in applicazione del principio generale della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione può essere fatto valere unicamente tramite appello o revocazione ordinaria, con la conseguenza che esso è destinato ad essere sanato ove non fatto valere attraverso tali impugnazioni. Il conflitto tra giudicati, peraltro, assume connotati diversi a seconda dei casi:
- se nel secondo processo viene fatto valere lo stesso diritto (o un diritto direttamente incompatibile) oggetto del primo giudicato, la violazione del giudicato comporta una totale sostituzione del secondo al primo giudicato;
- se nel secondo processo viene fatto valere un diritto dipendente (o un diritto indirettamente incompatibile) da quello oggetto del primo giudicato, il primo giudicato è privato dell’idoneità a valere agli effetti del diritto dipendente dedotto nel secondo processo