L’art. 116, dopo aver disposto che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti (co. 1), stabilisce che il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno in sede di interrogatorio libero o non formale, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti in processo (co. 2). Di argomenti di prova trattano anche:
- l’art. 200 co. 2: in caso di fallita conciliazione delle parti le loro dichiarazioni possono essere valutate dal giudice;
- l’art. 310 co. 3: le prove raccolte nel processo estinto sono valutate dal giudice. In questo caso ci si riferisce sicuramente alle ispezioni, alle consulenze tecniche e alla prova testimoniale, in quanto la confessione assunta nel processo estinto vale nel secondo processo come confessione stragiudiziale e il giuramento non si presta ad avere efficacia probatoria al di fuori del processo nel quale è reso;
- l’art. 232 co. 2: se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere all’interrogatorio formale, il collegio, valutato ogni altro argomento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale;
- l’art. 421 co. 4: il giudice può ordinare la comparizione delle persone che siano incapaci di testimoniare per interrogarle liberamente.
Gli argomenti di prova, quindi, rappresentano una categoria eterogenea, ricomprendendo:
- il mero contegno processuale, ossia fatti secondari fonti di presunzione di cui il giudice ha immediata percezione;
- le risposte rese dalle parti nell’interrogatorio libero, ossia le dichiarazioni di scienza che possono distinguersi a seconda che siano contra se, pro se o complesse ex art. 2734;
- le prove raccolte nel processo estinto;
- le dichiarazioni di scienza rese dalle parti in sede di tentativo di conciliazione o rese al giudice del lavoro da terzi incapaci di testimoniare;
Vi si ricomprendono sia vere fonti materiali di prova (es. ispezioni, dichiarazioni di scienza), sia meri fatti secondari fonti di presunzione (es. contegno processuale delle parti). L’unico dato comune a tali argomenti di prova è la loro origine processuale.