Poiché l’identificazione delle azioni è necessaria per stabilire quand’è che il giudice abbia giurisdizione o competenza, se c’è litispendenza, continenza, connessione, corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se in appello sono state proposte nuove domande e per determinare su che cosa il giudice si è pronunciato onde ricavarne i limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato ci si è chiesti come si fa a distinguere un’azione dalle altre e i vari tipi di esse. Di solito si dice che l’azione va identificata in base agli elementi essenziali e cioè i soggetti, il petitum e la causa petendi. L’oggetto o petitum può essere inteso in due diversi modi:

1) l’oggetto diretto o immediato che è il provvedimento di giustizia richiesto ad es. la sentenza di condanna, di accertamento, costitutiva, il decreto ingiuntivo, il provvedimento cautelare ecc. ecc.

2) l’oggetto indiretto o mediato che è il bene della vita o l’utilità concreta che si cerca di ottenere attraverso il provvedimento ad es. la somma di danaro, la certezza, il trasferimento del bene ecc. ecc.

La legge sembra dare maggiore importanza al secondo dato che individua come requisito della domanda previsto a pena di nullità la determinazione della cosa oggetto della domanda. La causa petendi è la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e quindi di poter ottenere un determinato provvedimento. Poiché la dottrina distingue tra episodio di vita concreto che è alla base della domanda ad es. il trasferimento di una somma di danaro e la qualificazione giuridica che se ne può desumere ad es. un contratto di mutuo alcuni ritengono che per identificare la causa petendi è sufficiente individuare il rapporto giuridico e quindi la normativa in base alla quale si ritiene di poter ottenere un determinato provvedimento (cosiddetta Teoria della individuazione) mentre per altri è invece necessario individuare e specificare i fatti concreti sulla cui base si agisce (cosiddetta Teoria della sostanziazione).

La questione non è solo concettuale ma costituisce uno dei punti fondamentali del processo dato che da essa dipende la soluzione dei problemi relativi alla identificazione della domanda, alla litispendenza, modificazioni successive, corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché quello dei limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato. Poiché secondo la teoria della sostanziazione tutto ciò che non è contenuto nelle allegazioni delle parti non può essere introdotto successivamente nel processo e non può formare oggetto di decisione per cui si corre il rischio che ciò che non sia contenuto nelle allegazioni delle parti possa suffragare nuove ed autonome domande mentre secondo la teoria della individuazione si corre il rischio di non poter dedurre in altri processi i fatti non allegati in base al principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile nonché di non poter dedurre i fatti non allegati in successive fasi processuali in base al divieto di nuove domande in appello si è pervenuti a delle soluzioni elastiche in relazione alle vari ipotesi di azione di cognizione.

Per quando riguarda le azioni di condanna va detto che poiché vi sono processi volti alla tutela di diritti che non possono coesistere simultaneamente più volte tra le stesse parti e cioè diritti assoluti, diritti reali di godimento e diritto di credito ad una prestazione specifica (cosiddetti Diritti autodeterminati) e processi volti alla tutela di diritti che possono esistere più volte contemporaneamente tra gli stessi soggetti con lo stesso contenuto e cioè diritti di garanzia e diritti di credito ad una prestazione generica (cosiddetti Diritti eterodeterminati) in dottrina si ritiene che solo per quest’ultimi le parti debbano specificare compiutamente il fatto generatore.

Per quanto riguarda invece le azioni costitutive va detto che poiché alla loro base vi sono delle fattispecie tipiche non sarebbe sufficientemente precisata una domanda che non individuasse compiutamente il fatto generatore ad es. si chiede l’annullamento del contratto senza specificare l’errore, la violenza o il dolo. Per quanto riguarda infine le azioni di accertamento va detto che in questi casi ha rilievo solo la qualificazione giuridica e non anche la vicenda concreta che l’ha provocata si pensi ad es. ad una nullità che può essere rilevata sia d’ufficio sia eccepita da chiunque vi abbia interesse.

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