L’art. 282 c.p.c. afferma che l’efficacia esecutiva si produce dal momento di pubblicazione della sentenza di primo grado. Una volta (prima del 1990) la sentenza di primo grado non era immediatamente efficace, era previsto che l’efficacia esecutiva sorgesse solamente in capo alla sentenza d’Appello. Era anche previsto che la parte potesse chiedere la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado (e allora la controparte poteva chiedere la sospensione della provvisoria esecutorietà).
L’art. 283 c.p.c. prevede il potere di chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva (o, se questa è già iniziata, dell’esecuzione della sentenza di primo grado). Questa istanza si deve proporre al giudice d’Appello con impugnazione incidentale o principale. La legge ha stabilito i presupposti per sospendere l’esecuzione:
– Gravi e fondati motivi:
- Valutazione del danno che subisce la parte soccombente in primo grado che dovrebbe subire l’esecuzione forzata;
- Valutazione del danno che potrebbe subire la parte vittoriosa qualora venisse sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza.
– Anche in relazione alla possibile insolvenza di una delle parti: il legislatore non ha fatto altro che recepire un criterio di valutazione adottato da una parte della giurisprudenza.
Deve valutare se ritiene che, qualora rigetti l’istanza di sospensione, colui che è stato vittorioso in primo grado possa diventare insolvente.
Deve valutare anche se il rischio di insolvenza possa colpire il debitore soccombente.
Esempio: una società in nome collettivo (α) ha un credito nei confronti di un’altra società (γ). La s.n.c. si trasforma in s.r.l. (β) e viene trasferito anche il credito nei confronti di γ.
α aveva proposto domanda di accertamento del credito nei confronti di γ. Al momento della pronuncia la società α è ormai divenuta la società β. Il giudice, venuto a conoscenza di questa trasformazione, decide di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza che accerta il credito di β nei confronti di γ. Questo perché l’orientamento della Cassazione prevede che se il credito spetta ad una persona fisica è sempre possibile ottenere la restituzione, qualora in sede di Appello venga accertata l’inesistenza del credito, poiché ci si può sempre rivalere sui beni della persona fisica che venissero in futuro ad esister; mentre se il credito spetta ad una s.r.l. questa è passibile di fallimento, e pertanto c’è il rischio di non recuperare più il credito poiché non è possibile rivalersi sui beni personali dei soci.
Il giudice poi può tener conto anche di altri elementi:
– Può valutare la probabile fondatezza dell’appello (fare quindi una valutazione sul merito dell’appello);
– Potrebbe anche limitarsi a valutare la probabile esistenza di un vizio della sentenza di primo grado (se la sentenza è affetta da un vizio particolarmente evidente è ragionevole pensare che l’esecuzione forzata sarebbe ingiusta).
Il giudice qui fa una valutazione che è probabilistica. Il giudice d’Appello poi non sarà vincolato a queste considerazioni quando si troverà a dover decidere in sede di Appello sull’impugnazione della sentenza di primo grado.
È possibile anche ottenere la sospensione d’efficacia esecutiva di una sentenza d’Appello. L’art. 373 c.p.c. prevede che la domanda debba essere proposta allo stesso giudice d’Appello che ha emanato la sentenza (questo perché la Cassazione non è giudice di merito). Non si richiedono più i gravi motivi, ma il rischio deve essere quello di un danno grave e irreparabile (il requisito è ancora più severo).
Trova applicazione lo stesso criterio quando si tratta di sospendere:
– Una sentenza soggetta a revocazione (art. 401 c.p.c.);
– L’efficacia esecutiva di una sentenza soggetta ad opposizione di terzo (art. 407 c.p.c.).
In questi casi è chiamato a pronunciarsi lo stesso giudice che ha disposto la sentenza (è molto difficile che accolga l’istanza di sospensione).
Il nostro ordinamento non prevede la regola che l’impugnazione vada proposta d un giudice superiore, può essere proposta anche allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza. Tuttavia si è affermata la regola che non debbano far parte del collegio giudicante l’impugnazione, le stesse persone fisiche che avevano conosciuto del precedente grado di giudizio.
L’efficacia costitutiva implica l’estinzione, modificazione o costituzione di una situazione giuridica precedente. La regola generale prevede che la sentenza costitutiva operi con efficacia ex nunc dal momento del passaggio in giudicato.
È prevista un’eccezione per le sentenze che dichiarano l’interdizione e l’inabilitazione. In questi casi la sentenza opera dal momento della pubblicazione (prima del passaggio in giudicato). La ragione è la necessità di tutelare le persone incapaci o non pienamente capaci. Se viene revocata in appello l’interdizione o l’inabilitazione la sentenza opera però dal momento del passaggio in giudicato.