Sebbene queste materie non pongano propriamente delle questioni di competenza, il codice le tratta insieme con la competenza e le assoggetta in parte ad una disciplina comune.

I. “Litispendenza” significa pendenza di un processo; ma il termine viene usato in particolare per indicare il problema che sorge quando la stessa azione sia stata proposta in due diversi processi, che è una situazione anormale, non dovendo esservi su un dato oggetto più di un processo (ne bis in idem), anche per evitare che si abbia più di una pronuncia: perciò la pendenza del processo proposto per primo impedisce il proseguimento del secondo processo sullo stesso oggetto, così come l’esistenza di una sentenza passata in giudicato impedisce la pronuncia di una nuova sentenza sullo stesso oggetto. Eccezione di litispendenza ed eccezione di cosa giudicata sono parallele e presuppongono l’identità della causa, secondo i princìpi dell’identificazione delle azioni {parti, causa, oggetto).

Se i due processi pendono avanti a giudici diversi quello successivamente adìto, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, deve dichiarare con sentenza la litispendenza e disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo (39: Litispendenza e continenza di cause). Verificata dunque la prevenzione dell’altra causa, il giudice adìto per secondo rigetta la domanda in rito senza che sia possibile la riassunzione avanti al giudice adìto per primo. La prevenzione è determinata dalla notifica dell’atto di citazione.

Solo se i due processi pendono avanti il medesimo ufficio giudiziario deve esserne ordinata, anche d’ufficio, la riunione (273: Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa).

II. Una parziale litispendenza, con analoghe conseguenze, si verifica nel caso di continenza, che è il rapporto tra due azioni, una delle quali, più ampia, contiene in sé l’altra: identici i soggetti e la causa petendi, solo il petitum è diverso, perché in una di esse è maggiore e comprende in sé quello dell’altra. Se il giudice preventivamente adìto è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice; se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate (39, comma II). Anche la continenza deve essere dichiarata d’ufficio.

La prevenzione è anche qui determinata dalla notificazione della citazione o dalla comunicazione o notificazione di quell’altro atto (comparsa, ricorso) con cui la domanda sia stata proposta. Nel procedimento di ingiunzione è la notificazione del decreto quella che determina la prevenzione (643: Notificazione del decreto).

III. Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause che, per ragioni di connessione, possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adìto.

Tale regola è però derogata nei rapporti fra Giudice di pace e Tribunale: la connessione va sempre pronunciata dal Giudice di pace e disposta la riassunzione avanti al Tribunale anche se la causa pendente avanti al Giudice di pace è quella principale oppure iniziata per prima (40 [Connessione], comma VII, che limita però l’applicazione di tale speciale disciplina alle ipotesi di connessione “qualificata” previste dagli articoli 31, 32, 34, 35, 36).

La connessione può essere eccepita dalle parti o rilevata d’ufficio soltanto nella prima udienza, dopo di che la questione è preclusa; e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse, su di che decide discrezionalmente il giudice che deve ordinarla.

Se le cause connesse pendono davanti allo stesso giudice si osservano, per la riunione dei processi, le forme del 274 (Riunione di procedimenti relativi a cause connesse).

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