Due eventualità dell’art. 183 co. 6
Come detto, le possibilità astrattamente possibili al termine della prima udienza sono due:
- le parti non chiedono l’appendice scritta, ed in tal caso il termine ultimo per le deduzioni istruttorie sarà inevitabilmente la chiusura dell’udienza stessa;
- le parti, o anche una sola di esse, chiedono l’appendice scritta, ed allora i termini ultimi per le deduzioni istruttorie e per l’indicazione della prova contraria saranno quelli stabiliti dai nn. 2 e 3 dell’art. 183 co. 6.
Termine ultimo per le deduzioni istruttorie
Il sistema delle preclusioni probatorie che ricaviamo dall’art. 183 co. 6 risulta piuttosto chiaro. A differenza del rito del lavoro, nel rito ordinario il momento ultimo per produrre documenti ed avanzare richieste di prove costituende è dato da un doppio termine (uno per prova positiva e uno per prova contraria) che comincia a decorrere dopo che sono stati individuati i fatti controversi.
Sul piano letterale l’art. 183 non dice che cosa accade se le parti, dopo aver chiesto l’assegnazione del termine nella prima udienza, in un momento successivo del processo producano nuovi documenti e avanzino richiesta di nuove prove costituende o chiedano per la prima volta l’assegnazione del termine. L’ipotesi non è considerata l’art. 183 co. 6 è chiaro nel consentire che l’istanza di assegnazione del termine entro cui poter produrre documenti ed indicare mezzi di prova possa essere effettuata unicamente nel corso della prima udienza di trattazione (confermato da art. 184): le recenti riforme, infatti, hanno introdotto un processo caratterizzato dalla netta distinzione tra fase preparatoria e fase istruttoria.
La rigidità di questo sistema conosce due eccezioni:
- la rimessione in termini della parte ex art. 184 bis (abrogato) per decadenze dipese da fatto a lei non imputabile;
- il potere istruttorio di ufficio, ossia la possibilità per il giudice di disporre di ufficio mezzi di prova non soggetti a termini di decadenza e la conseguente possibilità per le parti di dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli disposti di ufficio (art. 183 co. 8). Con riferimento a tali mezzi di prova occorre osservare che:
- le recenti riforme non innovano quanto ai mezzi di prova disponibili di ufficio nel rito ordinario. Essi, quindi, continuano ad essere solo l’ispezione di persone e di cose, la chiamata a deporre delle persone cui i testimoni abbiano fatto riferimento per la conoscenza dei fatti, il giuramento suppletorio o estimatorio deferibile ad istruzione chiusa al momento della decisione, la consulenza tecnica di ufficio e (solo per tribunale in composizione monocratica) la prova testimoniale quando le parti nell’esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità ;
- l’uso dei poteri istruttori di ufficio non risulta subordinato agli stessi termini di decadenza previsti per le deduzioni istruttorie delle parti;
- l’esercizio dei poteri istruttori di ufficio conferisce alla parte a cui danno può andare la prova del fatto la possibilità di articolare prova contraria, anche se per essa sono già maturate le decadenze di cui ai nn. 2 e 3 dell’art. 183 co. 6.