I fatti costitutivi hanno una diversa rilevanza a seconda della specie di diritto fatto valere in giudizio. Dottrina e giurisprudenza concordano nel distinguere tra:

  • diritti eterodeterminati, che possono sussistere simultaneamente più volte con lo stesso contenuto fra gli stessi soggetti (es. diritto di credito). Tali diritti sono individuati non dalla mera indicazione del loro contenuto (credito x), ma anche dall’indicazione del fatto costitutivo, requisito questo per la validità della domanda (la sua mancanza impedisce una pronuncia di merito). Il mutamente del fatto costitutivo, quindi, comporta un mutamento del diritto e pertanto la domanda giudiziale con cui si faccia valere in un secondo processo un diritto dallo stesso contenuto (credito x) ma basato su un diverso fatto costitutivo rappresenta una domanda con cui si fa valere un diritto diverso (il giudicato non opera);
  • diritti autodeterminati, che non possono sussistere simultaneamente più volte con lo stesso contenuto tra gli stessi soggetti (es. diritto di proprietà). Tali diritti sono individuati sulla base della sola indicazione del loro contenuto. Il fatto costituivo, al contrario, non è necessario per la loro individuazione, e pertanto rileva soprattutto come tema di prova. Il mutamento del fatto costitutivo, quindi, non comporta un mutamento del diritto fatto valere e pertanto la domanda giudiziale con cui si faccia valere in un secondo processo un diritto dello stesso contenuto ma basato su di un fatto costitutivo diverso rappresenta una domanda con cui si fa valere lo stesso diritto (il giudicato opera).

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