Lo Stato fa fronte ai costi del processo attraverso le imposte e le tasse. Per i costi sopportati dalle parti vige un regime particolare. L’art. 90 (abrogato nel 2002) predispone una disciplina provvisoria, mentre l’art. 91 sancisce un principio fondamentale: il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte (vittoriosa) e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa . Tale principio può essere derogato solo nei casi previsti dall’art. 92:
- non devono essere liquidate alla parte le spese ritenute eccessive e superflue (co. 1);
- se la soccombenza è reciproca o se ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate (co. 2);
- indipendentemente dalla soccombenza, il giudice può condannare una parte al rimborso delle spese che la parte ha causato all’altra per inosservanza del dovere di comportarsi secondo lealtà e probità ex art. 88.
Diversa dalla condanna alle spese è la responsabilità aggravata di cui all’art. 96:
- se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio in mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre alle spese, anche al risarcimento dei danni, che liquida anche di ufficio nella sentenza (co. 1);
- il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza (co. 2).