Il problema che si pone è quello di comprendere se gli effetti sopracitati sono ricollegati ad un atto di citazione valido sia come atto di esercizio dell’azione sia come atto di vocatio in ius sia come atto preparatorio dell’udienza o se, al contrario, sono ricollegati al solo sottoatto di esercizio dell’azione. In questo secondo caso, in particolare, le eventuali nullità inerenti al solo sottoatto di vocatio in ius (es. mancanza della data) o al solo sottoatto preparatorio all’udienza non impedirebbero il prodursi degli effetti che il legislatore ricollega alla notificazione della citazione.
La l. n. 353 del 1990 ha integralmente riscritto l’art. 164 relativo alle nullità della citazione risolvendo molti dei problemi esistenti precedentemente:
- la nullità conseguente a vizi relativi alla vocatio in iussi ha in questi casi (art. 164 co. 1):
- omissione o assoluta incertezza sul giudice adito,
- omissione o assoluta incertezza sulle parti;
- mancanza dell’indicazione della data della prima udienza;
- mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163 n. 7;
- assegnazione di termini a comparire inferiori a quelli previsti dalla legge.
Tale nullità è rilevabile di ufficio solo in caso di mancata costituzione del convenuto. Alla rilevazione della nullità, peraltro, deve accompagnarsi l’ordine di rinnovazione entro un termine perentorio. Se la rinnovazione non viene eseguita il processo si estingue ai sensi dell’art. 307 co. 3 (art. 164 co. 2). La costituzione del convenuto sana retroattivamente i vizi della citazione e gli effetti della domanda si producono sin dal momento della notificazione della citazione originariamente nulla (co. 3);
- la nullità conseguente a vizi relativi all’esercizio di azione (art. 164 co. 4, 5 e 6) si ha quando risulta omesso o assolutamente incerto il petitum o la causa petendi. La nullità è rilevabile di ufficio anche in caso di costituzione del convenuto e ciò perché la costituzione non ha di per sé alcuna efficacia sanante riguardo a tali vizi. Alla rilevabilità della nullità deve accompagnarsi anche la messa in moto di un meccanismo di sanatoria consistente nell’integrazione della domanda o nella rinnovazione della citazione. La sanatoria non ha carattere retroattivo e di conseguenza gli effetti della domanda si producono solo dal momento dell’integrazione o della rinnovazione. Se la rinnovazione o l’integrazione non viene eseguita il processo si estingue in forza della regola generale contenuta nell’art. 307 co. 3.