Il 2 C.P.C. introduceva nel nostro ordinamento il carattere dell’inderogabilità della giurisdizione. In astratto ciò vuol dire impossibilità di sottrarre la giurisdizione al giudice ordinario ad opera delle parti d’accordo tra loro. L’art 2 è stato abrogato (sono intervenute anche l. 218 e convenzioni internazionali): quindi nel nostro ordinamento oramai vige il principio della derogabilità della giurisdizione. In astratto vuol dire dare validità dell’accordo tra le parti (esplicito o implicito non proponendo eccezione) di attribuire la giurisdizione a giudici diversi dai giudici ordinari italiani. Con riguardo alla giurisdizione straniera, l’attuale disciplina ex 4 2° l. 218 prevede la derogabilità convenzionale a favore di giudici stranieri e di arbitrati stranieri, purchè provata per iscritto. Ex 4 1° l. 218 è possibile anche una deroga indiretta della giurisdizione straniera a favore di quella italiana (il convenuto però deve ex art 4 deve proporre col primo atto difensivo il difetto di giurisdizione). Il difetto d’altra parte deve esser rilevato d’ufficio nelle cause concernenti beni immobili all’estero o in casi in cui il convenuto sia contumace nonché quando la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale. In caso invece di previa pendenza della stessa causa davanti a un giudice straniero (cosiddetta “litispendenza internazionale), l’art 7 l. 218 che recepisce un disposto del Reg. 44, stabilisce che il giudice italiano deve sospendere il giudizio se ritiene che la sentenza straniera possa dar effetti per l’ordinamento italiano. Nel caso invece di “pregiudizialità di una causa straniera” (sempre che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l’ordinamento italiano), il giudice può sospendere. Il giudice italiano comunque ex 6 l. 218 può pronunciare incidenter tantum sulle questioni pregiudiziali non rientranti nella giurisdizione italiana, se necessario. L’art 8 stabilisce che si applica il 5 C.P.C. per la determinazione della giurisdizione italiana. Gli art 9 e 10 dispongono circa la giurisdizione italiana a fronte di quella straniera con riguardo: alla giurisdizione volontaria (la giurisdizione italiana esiste oltre che ex lege e quando è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne cittadino italiano o persona residente in Italia o quando riguarda situazioni a cui è applicabile la legge italiana) e alla materia cautelare (la giurisdizione italiana sussiste se il provvedimento deve esser eseguito in Italia o se il giudice italiano ha giurisdizione sul merito). Riguardo invece ai rapporti tra giudici ordinari italiani e giudici amministrativi e speciali italiani, il 37 1° C.P.C. stabilisce la regola dell’inderogabilità, con la conseguente rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del giudizio. In ultimo: il deferimento agli arbitri riguarda la giurisdizione se gli arbitri giudicano all’estero, ma il merito se gli arbitri giudicano in Italia.