L’art. 1171 co. 1 dispone che il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno (ingiusto) alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio . Il pregiudizio che la misura cautelare tipica tende a neutralizzare può consistere:

  • nel periculum da infruttuosità pratica del provvedimento principale, qualora la sentenza di condanna alla distruzione dell’opera illegittimamente compiuta non possa trovare attuazione in quanto operante l’art. 2933 co. 2;
  • nel periculum da tardività del provvedimento principale, caso in cui il provvedimento cautelare ha lo scopo di impedire che il diritto dell’istante permanga in uno stato di insoddisfazione durante tutto il tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria.

 Il contenuto (tipico) del provvedimento cautelare che può essere emanato dal giudice viene descritto dall’art. 1171 co. 2: l’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera (anticipazione della sentenza di accoglimento), ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele :

  • nel caso di sospensione per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizione del suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito;
  • nel caso di continuazione per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene senza favorevole.

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