La costituzione in giudizio avviene normalmente a mezzo di un procuratore legale, mediante il deposito in cancelleria nel proprio fascicolo (c.d. fascicolo di parte):
- il fascicolodell’attore contiene (art. 165):
- l’originale della citazione con la relazione di notifica alla controparte;
- la procura;
- i documenti che offre in comunicazione;
- il fascicolodel convenuto contiene (art. 166):
- la copia della citazione notificata;
- la comparsa di risposta;
- la procura;
- i documenti che offre in comunicazione.
Successivamente nei fascicoli di parte saranno inseriti l’originale delle difese scritte della parte e la copia di quelle della controparte, con la copia autentica della sentenza impugnata. La parte che si costituisce per prima deve provvedere all’iscrizione della causa a ruolo.