Cosa giudicata Formale

È il fenomeno del passaggio in giudicato della sentenza. il passaggio in giudicato della sentenza (art. 324 c.p.c.) è un fenomeno che consegue al cosiddett esaurimento delle impugnazioni ordinarie:

–          Appello;

–          Ricorso per Cassazione;

–          Revocazione per i motivi di cui al n. 4 e 5 art. 395 c.p.c. (revocazione ordinaria);

–          Regolamento di competenza.

Quando queste impugnazioni sono proponibili o sono pendenti, non si ha il passaggio in giudicato della sentenza.

Con il passaggio in giudicato della sentenza si ha l’immutabilità della sentenza come atto. È un’immutabilità relativa, non assoluta, poiché sussistono delle ipotesi di impugnazione straordinaria:

–          Revocazione per i motivi di cui al n. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. (revocazione straordinaria): sono motivi di impugnazione per revocazione straordinaria delle circostanze la cui conoscenza può essere acquista dalla parte a distanza anche di molti anni (es. dolo di una parte in danno dell’altra).

–          Opposizione di terzo:

  • Ordinaria: art. 404.1 c.p.c.
  • Revocatoria: art. 404.2 c.p.c.

Cosa giudicata Materiale:

Dal momento del passaggio in giudicato si produce anche l’effetto di accertamento incontrovertibile (cosa giudicata materiale o cosa giudicata sostanziale). Art. 2909 cc. afferma che “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto”.

Tutte le sentenze passano in giudicato (di rito, di merito, definitive e non definitive), ma l’effetto della cosa giudicata materiale si produce sono con riguardo le sentenze di merito passate in giudicato (quelle che pronunciano sulla fondatezza o infondatezza della domanda).

Teoria materiale e processuale della cosa giudicata materiale:

–          L’accertamento incontrovertibile reitera, con riferimento al caso concreto, la volontà generale ed astratta della legge (la fattispecie concreta, dopo che è stata decisa con sentenza passata in giudicata, è disciplinata da questo accertamento incontrovertibile). Si ricorre all’immagine della lex specialis. Questo meccanismo è proprio della teoria materiale. Secondo questa teoria il processo è fonte di produzione normativa, produce quindi norme di diritto sostanziale. L’accertamento si sostituisce alla volontà generale ed astratta della legge reiterandone la volontà nel caso concreto;

–          Secondo la teoria processuale invece la cosa giudicata consisterebbe in un comando avente natura processuale, introdurrebbe una norma avente natura processuale. Un comando rivolto ai giudici che consiste nel divieto di giudicare nuovamente su ciò che è stato deciso incontrovertibilmente.

Fra le due teorie è preferibile la teoria materiale della cosa giudicata: spiegando il fenomeno della cosa giudicata come lex specialis si riesce a spiegare il fenomeno della resistenza del giudicato materiale alle leggi sostanziali retroattive e alle pronunce di incostituzionalità della Corte Costituzionale (viene travolta la legge generale ed astratta, ma non la cosiddett lex specialis).

L’oggetto dell’accertamento incontrovertibile è l’esistenza o inesistenza della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Si deve distinguere fra un effetto positivo ed un effetto negativo della cosa giudicata:

–          L’effetto negativo (o preclusivo) consiste nel divieto di giudicare nuovamente sulla stessa domanda che è già stata decisa incontrovertibilmente dal primo giudice (divieto di proposizione della stessa domanda in un successivo processo).

L’assenza di impedimenti derivanti cosa giudicata è un presupposto processuale.

Esempio: se Tizio ha proposto la domanda nei confronti di Caio chiedendo l’accertamento del suo diritto di proprietà e questo viene accertato, successivamente Caio non può proporre la domanda di accertamento dichiarando di essere lui il proprietario di quel determinato bene.

Se la prima domanda viene rigettata ciò che sicuramente viene accertato è che Tizio non è proprietario del bene, dopo il passaggio in giudicato della sentenza non è possibile per Tizio riproporre la stessa domanda nei confronti di Caio perché è già stato accertato incontrovertibilmente che egli non è proprietario (sempre naturalmente che siano identici gli elementi costitutivi dell’azione);

–          L’effetto positivo si manifesta sempre in altri successivi processi, ma consiste non nel divieto di proposizione della domanda, ma dell’obbligo del giudice del successivo processo di uniformarsi al contenuto della prima decisione.

L’effetto positivo, o conformativo, si manifesta in quei successivi processi che hanno per oggetto una situazione sostanziale dipendente da quella decisa incontrovertibilmente nel primo processo.

Esempio: se nel primo processo viene accertato incontrovertibilmente che Tizio è figlio legittimo di Caio e quella sentenza passa in giudicato, nel successivo processo, che ha per oggetto il diritto agli alimenti, il secondo giudice è vincolato a ritenere esistente lo status di figlio legittimo.

Si chiama effetto positivo della cosa giudicata anche se nel primo processo fosse stata accertata l’inesistenza dello status di figlio legittimo (nel secondo processo il giudice sarebbe stato comunque vincolato ed avrebbe dovuto rigettare la domanda).

Vi è chi ritiene che l’effetto tipico della cosa giudicata materiale sia solo l’effetto positivo e spiega l’effetto negativo in base ad un altro principio: il cosiddett effetto negativo non è un fenomeno che discende dalla cosa giudicata bensì dal principio del ne bis in idem il quale afferma che non è ammissibile che in un ordinamento giuridico si produca un effetto giuridico nuovamente quando esso si è già verificato in precedenza (es. se viene risolto il contratto tra le parti per via negoziale e successivamente viene proposta una domanda di risoluzione, il giudice non può accogliere quella domanda).

Sul piano concettuale è sicuramente migliore il ne bis in idem.

Se viene eseguito spontaneamente quanto statuito nella sentenza non si può poi ripetere l’indebito, in quanto questa domanda sarebbe paralizzata dall’efficacia di cosa giudicata.

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