Il tema del concorso di diritti deve essere analizzato in contrapposizione al tema del concorso di norme. Si tratta di ipotesi di diritti aventi lo stesso contenuto economico, coesistenti allo stesso tempo e caratterizzati dal fatto che la fattispecie da cui derivano ha un nucleo comune, fondato su una medesima vicenda storica e che il soddisfacimento dell’uno estingue in automatico gli altri. Qualora sia dedotto in giudizio un diritto fondato su di un determinato fatto costitutivo e sul richiamo ad una determinata norma, occorre chiedersi se il giudicato di rigetto preclude o meno la successiva domanda con cui si faccia valere il diritto avente lo stesso contenuto, ma fondato su di una fattispecie costitutiva parzialmente diversa e sulla base del richiamo ad una diversa norma:
- se si afferma che il diritto sostanziale è unico, saremo alla presenza di un fenomeno di mero concorso di norme, per cui il giudice risulta assolutamente libero di accogliere la domanda anche sulla base di una prospettazione giuridica diversa da quella indicatagli dall’attore e il giudicato di rigetto preclude la successiva domanda (iura novit curia);
- se si afferma che i diritti sostanziali sono diversi, vi è concorso di diritti, per cui il giudice non può fare applicazione del principio iura novit curia ove alla stregua della diversa norma da lui individuata muti la rilevanza giuridica dei fatti allegati dall’attore o siano rilevanti fatti ulteriori da questi non allegati, e il giudicato di rigetto non preclude la successiva domanda con la quale si faccia valere il diritto concorrente.