Per quanto riguarda la competenza per valore va detto che:

1) Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5 milioni quando non siano attribuite alla competenza di altro giudice e per quelle relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti purchè il valore della controversia non superi i 30 milioni

2) Il pretore invece è competente per le cause anche se relative a beni immobili di valore non superiore ai 50 milioni che non siano di competenza del giudice di pace

3) Il tribunale è competente per tutte le altre cause che non siano di competenza del pretore e del giudice di pace ed in generale per quelle di valore indeterminabile

L’art 10 c.p.c. dispone che il valore di una causa ai fini della competenza si determina dalla domanda. Questo principio comporta due conseguenze:

1) in primo luogo va detto che nulla esclude che il giudice adito con la domanda possa pronunciare una sentenza che vada al di sotto dei limiti i sua competenza

2) in secondo luogo va detto che una volta proposta la domanda non è possibile ai fini della competenza modificarla aumentandone o diminuendone il valore

Questo principio che non è altro che una proiezione del principio della P.I. si arricchisce di numerose specificazioni in relazione alle varie ipotesi che possono realizzarsi in concreto. Innanzi tutto va detto che poiché è raro che nella pratica venga proposta una sola domanda l’art 10 2° comma chiarisce che tutte le domande proposte nello stesso processo contro la stessa persona si sommano tra loro per cui vanno trattate unitariamente ai fini della competenza anche se va chiarito che esse restano distinte. La stessa disposizione aggiunge che gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano al capitale per cui è come se concorressero a formare una sola domanda. L’art 10 c.p.c. deve essere messo in rapporto con l’art 14 c.p.c. il quale prende in considerazione il caso in cui l’attore non abbia potuto o voluto quantificare la domanda fin dalla presentazione dell’atto introduttivo. Secondo questa disposizione se si tratta di cause relative a somme di danaro o a beni mobili nel caso in cui manchi l’indicazione del valore da parte dell’attore la causa si presume di competenza del giudice adito. Ciò significa che quando l’attore non abbia indicato il valore della causa, per presunzione di legge, alla domanda va attribuito un valore pari al massimo della competenza del giudice adito. Da quanto detto ne deriva che nel caso in cui vengano proposte più domande tutte indeterminate per effetto del combinato disposto degli art 10 e 14 c.p.c. (valore massimo e somma delle domande) e facile che si corra il rischio di aver adito un giudice incompetente. Ci si è chiesti come debbano essere considerate le domande relative agli interessi da scadere, alle spese e ai danni posteriori alla proposizione della domanda. Poiché si tratta di cose che l’attore non può conoscere al momento della proposizione della domanda (il tutto dipende dalla durata del processo) si è ritenuto che per evitare l’incompetenza il valore di tali richieste non debba essere calcolato ai fini della competenza. Va anche precisato che l’ultimo comma dell’art 14 c.p.c. disponendo che se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto questo rimane fissato nei limiti della competenza del giudice adito anche agli effetti del merito offre allo stesso la possibilità di far si che, nel caso in cui l’attore abbia adito un giudice che abbia una competenza per valore inferiore a quello della controversia effettiva che, questi nel decidere non possa comunque superare con la decisione il valore di sua competenza. A differenza dell’art 14 l’art 15 c.p.c. si occupa della determinazione del valore delle cause relative a beni immobili disponendo che esso è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data di presentazione della domanda :

1) per 200 se si tratta di cause relative alla proprietà

2) per 100 se si tratta di cause relative all’usufrutto, all’uso, all’abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell’enfiteuta

3) per 50 se si tratta di cause relative alla servitù (il bene è il fondo servente)

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa se questa è determinata altrimenti si procede a norma del comma seguente il quale recita che se per l’immobile non risulta all’atto di presentazione della domanda ne il reddito dominicale ne la rendita catastale il giudice determina il valore della causa in base a quanto emerge dagli atti e se questi non offrono elementi di stima ritiene la causa di valore indeterminabile.

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