La legge prevede dei fori generali per stabilire ove il convenuto debba essere citato in giudizio:
– Foro generale delle persone fisiche è il luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio, oppure se questi sono sconosciuti, dove il convenuto ha la dimora;
– Foro generale delle persone giuridiche è il luogo ove la persona giuridica ha la sua sede legale.
Oltre a questi, esistono anche dei fori speciali:
– Alcuni sono facoltativi e concorrenti: concorrono con quello generale, e l’attore ha la facoltà di scegliere se adire il giudice del foro generale o il giudice del foro concorrente.
Esempio è il foro del domicilio speciale previsto dall’art. 30 c.p.c.: “se un soggetto ha eletto domicilio speciale ai sensi dell’art. 47 cc., allora può essere convenuto davanti al giudice del domicilio speciale”;
Altro foro concorrente e facoltativo è quello previsto dall’art. 20 c.p.c. il quale afferma che nelle controversie in materia di obbligazioni è competente anche il “giudice del luogo ove l’obbligazione è sorta o dove l’obbligazione deve essere eseguita”.
Si pone il problema di stabilire il luogo ove l’obbligazione è sorta:
- Se si tratta di una obbligazione contrattuale si deve guardare al luogo di perfezionamento del contratto (il contratto si perfeziona con l’accettazione della proposta). Si dovrà guardare al luogo dove la comunicazione dell’accettazione è pervenuta al proponente;
- Se si tratta di un obbligazione ex delicto (derivante da atto illecito) si deve guardare dove l’atto illecito è stato essere compiuto. Siccome il fatto illecito può essere distinto tra attività illecita e conseguenze dannose, è competente sia il giudice del luogo in cui l’attività illecita è stata posta in essere, sia il giudice del luogo in cui se è verificata la conseguenza dannosa.
- Per stabilire il luogo ove l’obbligazione deve essere eseguita bisogna guardare all’art. 1182 cc.:
- Se si tratta di obbligazione avente ad oggetto somme di denaro, deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore;
- Se invece l’obbligazione ha per oggetto una cosa determinata, allora è competente il giudice dove la cosa si trovava quando l’obbligazione è sorta;
- Negli altri casi è competente il giudice del domicilio dell’obbligato.
– Altri sono fori esclusivi: escludono la competenza del giudice del foro generale.
Un foro esclusivo è quello previsto dall’art. 22 c.p.c. che riguarda le cause ereditarie: affida la competenza al giudice del luogo ove si è aperta la successione (la successione si apre dove il de cuius ha avuto l’ultimo domicilio).
Altro foro esclusivo si ha nel foro della pubblica amministrazione (Art. 25 c.p.c.): “quando parte della causa è lo Stato o la P.A., è competente il giudice del luogo dove si trova la sede dell’avvocatura dello Stato nel cui distretto è compreso il giudice che sarebbe competente se si fossero applicate le norme ordinarie”. Quindi bisognerebbe individuare il giudice competente secondo le norme ordinarie, poi verificare in quale distretto dell’avvocatura dello Stato è compreso questo giudice, infine si deve guardare al luogo dove quella determinata avvocatura dello Stato ha la sua sede (es. competente secondo le norme ordinarie è il tribunale di Pordenone; la circoscrizione di Pordenone è ricompresa nel distretto dell’avvocatura di Stato di Trieste; pertanto il giudice competente sarà quello di Trieste).
Gli ambiti territoriali entro il quale i giudici ordinari hanno la competenza prendono nomi diversi a seconda del grado di giudizio:
- Mandamenti, per i giudici di pace (esistono tanti mandamenti quanti sono i giudici di pace);
- Circoscrizioni, per i tribunali;
- Distretti, per le Corti d’Appello.
Può avvenire che l’avvocatura dello Stato abbia un ambito territoriale diverso da quelli dei giudici ordinari, quindi che comprenda in sé più ambiti territoriali di un certo giudice (es. che comprenda in sé più circoscrizioni di tribunali).
L’art. 25 c.p.c. poi disciplina il caso in cui la P.A. sia convenuto: “è competente il giudice dove è sorta o deve essere eseguita l’obbligazione, oppure il giudice dove di trovava la cosa oggetto della domanda”.
Queste due regole dell’art. 25 c.p.c. valgono solo per le cause in cui è obbligatoria la rappresentanza dello Stato in giudizio da parte dell’avvocatura dello Stato (pertanto non troverà applicazione nelle cause davanti al giudice di pace).
Bisogna distinguere fra competenza per territorio derogabile dalle parti con atto scritto (chiamata anche competenza per territorio semplice), e competenza per territorio inderogabile (definita anche competenza per territorio funzionale o competenza per territorio nei casi di cui all’art. 28 c.p.c.).
L’art. 28 c.p.c. prevede i casi di inderogabilità:
– Casi in cui è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero:
- quando si tratta di cause che lui stesso avrebbe potuto proporre;
- nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale tra coniugi;
- nelle cause in materia di stato e capacità di persone;
- negli altri casi previsti dalla legge.
– Casi di esecuzione forzata e di opposizione alla stessa;
– Casi di procedimenti cautelari e possessori;
– Casi di procedimenti in camera di consiglio;
– Negli altri casi in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.