Il contenuto della comparsa di risposta è descritto dall’art. 167:
- co. 1: nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore e fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni . Le attività difensive ulteriori possono anche essere effettuate in un momento successivo a quello della comparsa di risposta, ma l’uso del verbo deve porta comunque a ritenere che il loro mancato compimento in tale fase non sia sfornito di sanzione:
- l’obbligo del convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda è un obbligo non sanzionato in alcun modo: il convenuto, infatti, potrà contestare i fatti costituitivi affermati dall’attore anche in un momento successivo (diverso da quanto avviene nel processo del lavoro);
- l’obbligo di indicare sin dalla comparsa di risposta i mezzi di prova cui il convenuto intende valersi e i documenti che offre in comunicazione non trova alcuna sanzione sul piano della decadenza;
- co. 2: nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio :
- quanto alle domande riconvenzionali, a differenza di quanto previsto per il rito del lavoro, la comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale non deve essere notificata all’attore costituito ma semplicemente depositata in cancelleria. In caso di proposizione di domanda riconvenzionale, peraltro, non è previsto alcuno spostamento della data di prima udienza allo scopo di consentire all’attore di replicare per iscritto alle domande riconvenzionali. L’art. 167 non dice se l’espressione domanda riconvenzionale ricomprenda o meno anche le domande di accertamento con autorità di cosa giudicata dei rapporti pregiudiziali, ma l’autore propende per una risposta positiva;
- quanto alle eccezioni, l’attuale formulazione dell’art. 167 co. 2 è chiarissimo nell’assoggettare a decadenza le sole eccezioni processuali (di rito) e di merito che non siano rilevabili di ufficio:
- con riferimento alle eccezioni di rito, occorre ricordare che talune disposizioni ricollegano alla comparsa di risposta la proponibilità di alcune eccezioni, altre ricollegano al primo atto difensivo successivo alla costituzione l’ultimo momento utile per proporre alcune eccezioni;
- con riferimento alle eccezioni di merito, occorre ricordare che queste ai sensi dell’art. 121 sono sempre rilevabili di ufficio. Qualora l’eccezione di merito consista in un fatto-diritto incompatibile con il diritto fatto valere dall’attore, per la valida proposizione dell’eccezione è necessaria l’indicazione non solo del contenuto del fatto-diritto eccepito, ma anche del relativo fatto costitutivo. L’espressione proporre eccezioni , peraltro, ricomprende sia l’allegazione del fatto impeditivo, modificativo o estintivo sia il potere processuale tramite il quale si fa valere in giudizio la rilevanza giuridica del fatto allegato;
- co. 3: il convenuto, se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’art. 269 . Ai sensi dell’art. 269 co. 2 il convenuto che intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo .
Per la chiamata di un terzo in causa dal convenuto, quindi, sono necessari:
- la dichiarazione contenuta nella comparsa di risposta di voler chiamare un terzo;
- la richiesta al giudice di spostamento della prima udienza;
- il decreto del giudice istruttore di fissazione della data della nuova prima udienza;
- la notificazione della citazione al terzo su istanza del convenuto e la comunicazione alle parti costituite del decreto con cui è fissata la data della nuova prima udienza.