più delle volte, la cognizione si svolge in funzione dell’esecuzione. In questo caso il provvedimento che la conclude prende il nome di condanna. Tuttavia non sempre l’esigenza di tutela giurisdizionale si manifesta nel veduto duplice aspetto che porti quindi a richiedere lo svolgimento di ambo le attività (cognizione e esecuzione). Quindi bisogna verificare i casi in cui l’esigenza di tutela o di attività giurisdizionale è di sola cognizione o sola esecuzione. La prima di queste 2 eventualità (esigenza di tutela o di attività giurisdizionale di sola cognizione) si verifica quando l’esigenza stessa non tocca il mondo materiale: il che accade o perchè non si è verificata alcuna violazione (“cognizione costitutiva necessaria” che realizza la tutela con la modificazione giuridica, attuabile solo dal giudice) ovvero perché si tratta di una violazione le cui conseguenze possono esser eliminate senza operare sul mondo materiale (“cognizione costitutiva non necessaria” in cui la violazione consiste nella mancata attuazione di una modificazione giuridica che può esser attuata senz’altro dal giudice in via coattiva ma senza operare nel mondo materiale (cosiddetta “esecuzione coattiva non forzata). La seconda delle suddette 2 eventualità (cosiddetta “esigenza di tutela di sola esecuzione forzata) si verifica quando l’ordinamento per ragioni di opportunità, ritiene di poter consentire l’esecuzione forzata prescindendo da quel massimo grado di certezza obbiettiva che è costituito dall’incontrovertibilità propria del giudicato, accontentandosi di un minor grado di certezza che si considera sufficiente ai fini ai esecuzione. Sono i casi in cui l’esecuzione prevede un “titolo esecutivo” (si intende il documento che attesta l’esistenza del diritto in maniera sufficientemente certa: si vedrà poi) e si fonda su “titoli esecutivi cosiddetti “stragiudiziali” es. la cambiale. Questi atti possono però esser contestati in sede di cognizione, con l’opposizione all’esecuzione. Nel sistema anteriore a l. 353/1990 era prevista l’attribuzione dell’efficacia di titolo esecutivo alle sentenze pronunciate in grado di appello nonché le sentenze di 1° grado che pronunciavano condanne per crediti a favore del lavoratore. Il sistema è mutato dopo la l. 353 che ha riformato gli art 282 e 283 C.P.C.. Il nuovo 282 prevede che “la sentenza di 1° è provvisoriamente esecutiva tra parti”. Quindi in pratica la legge attribuisce alle pronunce di 1° un livello di certezza che, anche se non incontrovertibile, è ritenuto sufficiente per fondare l’esecuzione forzata Il 283 prevede la possibilità della sospensione dell’esecutività della sentenza da parte del giudice dell’appello, su istanza di parte, quando sussistano gravi e fondati motivi anche relativamente alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

L’ambito della giurisdizione e i suoi rapporti con le altre fondamentali attività statali

Sotto il profilo funzionale la giurisdizione comprende sia la cognizione che l’esecuzione che la cautela, mentre sotto il profilo strutturale l’esecuzione ha caratteri diversi rispetto alla cognizione. entrambe poi restano contrapposte rispetto alla giurisdizione volontaria. Sotto il profilo funzionale però la giurisdizione può esser affiancata e contrapposta alle altre 2 attività fond dello Stato, cioè legislazione e amministrazione.

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