La capacità di essere parte, al pari della capacità giuridica privatistica, spetta a tutte le persone fisiche e alle persone giuridiche. L’art. 75 co. 4, comunque, evidenzia come la nozione di capacità di essere parte sia più ampia di quella di capacità giuridica, ricomprendendo anche le associazioni non riconosciute e i comitati. La capacità processuale corrisponde alla capacità di agire del diritto privato. Risulta comunque da notare che anche in questo caso non vi è perfetta corrispondenza tra le due nozioni. Vi sono ad esempio soggetti che sul piano processuale sono privi di capacità, mentre non lo sono sul piano sostanziale (es. fallito, scomparso).

Le parti possono stare in giudizio tramite un proprio rappresentante processuale volontario. Tale potere di rappresentanza deve essere rilasciato espressamente per iscritto e deve essere contenuto in una procura che conferisca al rappresentante anche poteri sostanziali (art. 77). L’art. 182 co. 2, dettando la disciplina dei vizi di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, dispone:

  • che tali vizi sono rilevabili di ufficio da parte del giudice;
  • che in tal caso il giudice debba assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza;
  • che tale sanatoria non ha carattere retroattivo.

Con riferimento alla capacità processuale passiva dello Stato, le amministrazioni dello Stato stanno in giudizio nella persona del Ministro competente e le citazioni devono essere notificate presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è instaurata la causa (art. 1 della l. n. 260 del 1958).

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